Opzione donna, le regole per l'accesso al beneficio

Lunedì, 08 Luglio 2013

Vorrei sapere se optando per la pensione contributiva riservata alle donne con 57 anni di età e 35 di anzianità contributiva, potrei poi svolgere qualche lavoro occasionale senza incorrere in tagli della pensione. Franca da Roma 

Dal 1° gennaio 2009 la pensione di anzianità è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e/o dipendente poiché è stato abolito il limite al cumulo tra pensione e redditi da lavoro (articolo 19 del decreto legge 112/2008). Tuttavia la circolare Inps del 9 dicembre 2008 n. 108, che illustra le novità, nulla stabilisce in merito alla cumulabilità della pensione conseguita in regime sperimentale dalle donne con redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. La questione è stata oggetto di interrogazione parlamentare (atto Camera - interrogazione a risposta orale 3/00586 presentata il 6 luglio 2009 nel corso della seduta n.197). Il 25 settembre 2009 l'Inps, con messaggio 21394, ha sciolto alcune riserve in merito alla cumulabilità dei redditi senza risolvere la problematica relative al regime sperimentale di cui sopra.

Donne a riposo con 35 anni se scelgono il contributivo
Potrei avere dei chiarimenti sulla pensione nel regime sperimentale riservato alle donne?
La legge 243/2004 prevede un regime sperimentale nei confronti delle donne che decidono di lasciare il mondo del lavoro con 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti (58 anni per le autonome) e 35 anni di contributi a condizione che optino per un sistema di calcolo contributivo. Ciò comporta un taglio dell'assegno variabile in funzione dell'entità delle retribuzioni/contribuzioni. Il regime sperimentale è previsto, in assenza di deroghe, fino al 31 dicembre 2015. Poiché a tali lavoratrici continua ad applicarsi la finestra mobile di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) il requisito anagrafico dovrà essere perfezionato affinché, tenendo conto del posticipo, l'interessata riesca a riscuotere il primo assegno pensionistico la fine del 2015. Dal 1° gennaio scorso anche tali requisiti anagrafici sono stati adeguati agli incrementi legati alla speranza di vita (+3 mesi).

L'accredito figurativo non è rinunciabile
Ho iniziato a lavorare nel settore privato nel 1999 e ho chiesto l'accredito figurativo per una maternità che si colloca temporalmente prima del 1995. Ciò mi vieta l'accesso alla pensione – istituita dalla riforma Monti-Fornero – al compimento del 63esimo anno di età, requisito richiesto per i contributivi puri. Posso rinunciare all'accredito figurativo? Giovanna da Mantova

L'Inps, con la circolare 42 del 17 marzo 2009, ha precisato che l'accredito della contribuzione figurativa a domanda – riferito a periodi antecedenti il 1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di "vecchio iscritto" ai fini della non applicazione del massimale contributivo – vale quale "utilizzo" della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito. Tuttavia l'accredito di tale periodo, ancorché possa prolungare l'attività della lavoratrice, comporterà un assegno pensionistico superiore.


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