Ricordo che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 è conseguito al compimento del 66°anno di età (commi 6 e 7 art. 24, Dl 201/2011) in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso alla pensione è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni.
Dal 1° Gennaio 2013 i requisiti di età anagrafica saranno soggetti, come per tutti gli altri lavoratori, all'adeguamento all'aspettativa di vita Istat.
Un Cordiale Saluto