Pensione complemetare, sì anche in assenza della pensione obbligatoria

Domenica, 19 Maggio 2013

Una signora di 66 anni, casalinga, socia di una società Srl, con reddito da partecipazione di impresa, ha stipulato nel 2007 una polizza Pip, regolamentata dalla Covip. Nei regolamento c'è un buco normativo inerente (a liquidazione che la rende di fatto impossibile pur soddisfacendo i requisiti di età e permanenza minima di 5 anni nella previdenza complementare, per la mancanza di un documento che ne attesti l'effettivo pensionamento. La compagnia emittente la polizza Pip come può procedere alla liquidazione? Franco Malvino da Sutri

In base all'articolo 11, comma 2, del Dlgs 252/2005, «il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari». Nel commentare tale disposizione, la Covip, con orientamento del 9 marzo 2011, ha espresso l'avviso che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, ai quali si applica tale norma, conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori - con almeno cinque anni di partecipazione alle forme - prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi.


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