Pensione di reversibilità negata al partner convivente

Venerdì, 17 Maggio 2013

Mia figlia ha uno stato di famiglia che comprende, oltre a se stessa, il suo compagno (non sono formalmente sposati) e il loro figlio. Volendo affrontare insieme un mutuo a lunga scadenza per l'acquisto in comproprietà (50/50) di un immobile, e versando ambedue contributi Inps in quanto dipendenti a tempo indeterminato, chiedono se, in caso di premorienza di uno dei due, l'altro sia legittimato a fruire della reversibilità della pensione. Gennaro da Benevento

La risposta è negativa per il/la convivente. La pensione indiretta ai superstiti spetta solo al coniu­ge (anche separato/divorziato che sia titolare di assegno alimentare/divorzile o comunque separato consensualmente) nella misura del 60%. Spetta al fi­glio minorenne o comunque studente fino al 21 esimo anno di età (26esimo se studente universitario) nella misura del 70% qualora sia l'unico beneficiario e sem­preché non presti attività lavorativa. In caso di matri­monio, l'assegno ai superstiti sale all'80% (60% al co­niuge e 20% al figlio).


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