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Pensione di vecchiaia, la deroga della Riforma Amato vale solo per chi ha 15 anni di contributi al 31 Dicembre 1992

Domenica, 05 Maggio 2013

Sono un lavoratore del settore privato ho iniziato l'attività nel 1987, al 31 dicembre 1992 avevo circa 7 anni di anzianità contributiva. Successivamente, al 31 dicembre 1992 ho prestato la mia opera presso varie aziende e, ad oggi, posso contare su una anzianità contributiva di circa 16 anni in tutto. Attualmente sono disoccupato. Nell'ipotesi in cui non dovessi trovare occupazione, alla luce della circolare Inps n.16 dello febbraio 2013, posso ottenere la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma Fornero (66 anni più gli incrementi legati alla speranza di vita)? Cioè anche se non ho 20 anni di contributi. Francesco da Modena

La risposta è negativa. La circolare dell'Inps citata dal lettore contempla le deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla Riforma Amato (Dlgs 503/1992) e che non sono state interessate dalla riforma Monti-Fornero. Risultano salvati soltanto i soggetti che, entro il 1992, hanno maturato i 15 anni di contributi rimanendo esclusi coloro che, seppur con contribuzione, hanno un'anzianità inferiore a 15 anni entro la stessa data.

Si deve segnalare che questa è stata sempre l'interpretazione fornita dall'Inps. In assenza del requisito contributivo minimo di 20 anni l'accesso al pensionamento di vecchiaia non sarà possibile.


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