Sono nata nel gennaio 1952, nel 1988, avevo 16 anni di lavoro alle dipendenze di un'azienda privata, decisi di dedicarmi ai miei figli e mi licenziai, anche in considerazione del fatto che per la pensione di vecchiaia sarebbero stati sufficienti 15 anni. Contestualmente chiesi l'autorizzazione per versare i contributi volontariamente. ho versato sporadicamente e coprono solo altri due anni. Dopo la riforma non avrò diritto alla pensione di vecchiaia salvo che non decida di versare almeno altri due anni di contribuzione volontaria. E' giusto? Franca maria da Mantova
Le indicazioni fornite dall'Inps, con la circolare 35/2012, prevedono che la pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a venti anni. Di fatto si è ritenuto superato l'accesso alla pensione di vecchiaia con quindici anni di contributi, deroga concessa dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992). Ciò ha creato diverse perplessità poiché la riforma del 1992 non risultava espressamente abrogata. L'Istituto, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo, è pervenuto alla considerazione che la salvaguardia prevista dal Dlgs 503/1992 continua a operare anche dopo l'entrata in vigore del decreto «Salva-Italia» poiché non risulta espressamente abrogata dall'articolo 24 del Dl 201/2011 (circolare 16 del 1° febbraio 2013).
In particolare, risultano validi i previgenti requisiti contributivi nei confronti dei seguenti lavoratori:
a) soggetti che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi (15anni);
b) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 26 dicembre 1992 (non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data);
c) lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
d) lavoratori dipendenti che possono far valere entro il 1992 un periodo di contribuzione inferiore ai 15 anni e che non riuscirebbero a soddisfare i nuovi requisiti entro il mese di compimento dell'età pensionabile.
Si ritiene pertanto che la signora avrà accesso al pensionamento di vecchiaia nel 2015 al compimento di 63 anni 9 mesi poiché nonostante la "deroga contributiva" saranno applicati i requisiti anagrafici previsti dal decreto «Salva-Italia».
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