Pensione di Vecchiaia, per chi vale la deroga dei 15 anni di contributi

Domenica, 12 Maggio 2013

Sono nata nel gennaio 1952, nel 1988, avevo 16 anni di lavo­ro alle dipendenze di un'azien­da privata, decisi di dedicarmi ai miei figli e mi licenziai, an­che in considerazione del fatto che per la pensione di vecchia­ia sarebbero stati sufficienti 15 anni. Contestualmente chiesi l'autorizzazione per versare i contributi volontariamente. ho versato sporadicamente e coprono solo altri due anni. Do­po la riforma non avrò diritto alla pensione di vecchiaia salvo che non decida di versare al­meno altri due anni di contribuzione volontaria. E' giusto? Franca maria da Mantova

Le indicazioni fornite dal­l'Inps, con la circolare 35/2012, prevedono che la pen­sione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a venti anni. Di fatto si è ritenuto superato l'accesso alla pensione di vec­chiaia con quindici anni di contributi, deroga concessa dalla riforma Amato (Dlgs 503/1992). Ciò ha creato diver­se perplessità poiché la rifor­ma del 1992 non risultava espressamente abrogata. L'Istituto, in esito ad appro­fondimenti effettuati al riguardo, è pervenuto alla conside­razione che la salvaguardia prevista dal Dlgs 503/1992 continua a operare anche dopo l'entrata in vigore del de­creto «Salva-Italia» poiché non risulta espressamente abrogata dall'articolo 24 del Dl 201/2011 (circolare 16 del 1° febbraio 2013).

In  particolare, risultano validi i previgenti requisiti contributivi nei con­fronti dei seguenti lavoratori:

a) soggetti che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisi­ti contributivi (15anni);

b) lavo­ratori ammessi alla prosecu­zione volontaria entro il 26 di­cembre 1992 (non è invece richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data);

c)  lavoratori di­pendenti che possono far vale­re un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno sola­re;

d) lavoratori dipendenti che possono far valere entro il 1992 un periodo di contribu­zione inferiore ai 15 anni e che non riuscirebbero a soddisfa­re i nuovi requisiti entro il me­se di compimento dell'età pensionabile.

Si ritiene pertanto che la signora avrà accesso al pen­sionamento di vecchiaia nel 2015 al compimento di 63 anni 9 mesi poiché nonostante la "deroga contributiva" saran­no applicati i requisiti anagra­fici previsti dal decreto «Sal­va-Italia».


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