Pensioni forze armate, così la pensione di anzianità dal 2013

Sabato, 11 Maggio 2013

Con quale normativa o metodo viene calcolata l'anzianità contributiva dell'80 per cento, prevista per l'accesso ai requisiti della pensione di anzianità del comparto sicurezza di cui all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 165/1997?
Franco Belviso da Verona

Se si tratta di dipendente delle forze armate, il criterio è il seguente (ma dovrà essere rivisto ai fini dell'armonizzazione dei regimi previdenziali). L'articolo 6 del Dlgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni (armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, compresa l'arma dei carabinieri, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco), stabilisce l'accesso alla pensione di anzianità con i requisiti contributivi e anagrafici fissati per gli altri dipendenti statali, e cioè i vecchi requisiti del minimo contributivo dei 35 anni e l'età di 57 anni, oppure con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dal requisito anagrafico (requisiti da adeguare alla stima di vita istat: cfr: messaggio inps 545 del 10 Gennaio 2013).
Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto citato prevede, però, che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, inoltre, al raggiungimento della massima anzianità contributiva fissata dagli ordinamenti di appartenenza e con l'età anagrafica di 53 anni dal 1° luglio 2002, secondo la tabella B, sostituita dall'articolo 59, comma 12, della legge 449/1997.

Come accennato per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

-      raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

-      raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

-      raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa  sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010. Sul punto si ricorda che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati