Sono nato il 1° gennaio 1953. Sono invalido civile all'80 per cento, con anzianità contributiva Inps di 1.471 settimane, di cui 998 al 31 dicembre 1995, e sono titolare di un assegno ordinario di invalidità definitivo. Ho presentato domanda per pensione di vecchiaia il 16 novembre 2012, ai sensi del Dlgs 503, articolo 1, comma 8. Il 21 gennaio 2013 sono stato chiamato dall'inps perla visita medica e successivamente, il 28 gennaio 2013, l'istituto mi ha comunicato che, al momento, la pensione non può essere liquidata, pur avendo io maturato i requisiti contributivi, e quelli dell'età, fissati dalla normativa vigente, per cui la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia è in data 10 maggio 2014. Sapendo che le finestre di uscita sono state abolite, come mai l'Inps ha applicato questa finestra a distanza di 14 mesi dal compimento dei miei 60 anni? Giovanni De Franchis Roma
Il Dl 201/2011 (riforma Monti-Fornero) ha disapplicato le finestre mobili di 12/18 mesi nei confronti dei lavoratori che maturano l'accesso al pensionamento sulla base di nuovi requisiti previsti dalla normativa stessa. Poiché la deroga prevista dall'articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992 non è stata interessata dal decreto "Salva Italia", l'Inps, con la circolare 35/2012, ha precisato che la disciplina delle decorrenze, per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori con invalidità non inferiore all'80 per cento, non risulta modificata, continuando a trovare applicazione il differimento per la riscossione della pensione. Inoltre, dal 1° gennaio 2013, si applica l'adeguamento legato alla speranza di vita (più tre mesi) come precisato dal messaggio 13343/2012 e dal 20600/2012. Alla luce di tutto ciò, la decorrenza comunicata dall'Inps è corretta.
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