Pensioni, il riscatto del periodo di aspettativa vale per gravi motivi di famiglia

Giovedì, 11 Aprile 2013

Nel 1990 ho fruito di una aspettativa non retribuita di tre mesi, per motivi di famiglia. Per completare il requisito di pensionamento, posso procedere al riscatto oneroso dei tre mesi? Francesco da Mantova

Si dovrebbe vedere quali sono i motivi alla base della richiesta di aspettativa. Infatti, l'articolo i del Dm 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia­le n. 258 del 6 novembre 2007, prevede che i lavoratori, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che eser­citano la facoltà di riscatto di cui all'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono com­provare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 di­cembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rap­porto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi moti­vi di famiglia, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del DM 21 luglio 2000, n. 278. Questi lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli enti previ­denziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al citato comma 1 dell'articolo 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'articolo 3, commi 1, 2, e 3, del Dm 278 del 21 luglio 2000.


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