Nel 1990 ho fruito di una aspettativa non retribuita di tre mesi, per motivi di famiglia. Per completare il requisito di pensionamento, posso procedere al riscatto oneroso dei tre mesi? Francesco da Mantova
Si dovrebbe vedere quali sono i motivi alla base della richiesta di aspettativa. Infatti, l'articolo i del Dm 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, prevede che i lavoratori, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che esercitano la facoltà di riscatto di cui all'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del DM 21 luglio 2000, n. 278. Questi lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli enti previdenziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al citato comma 1 dell'articolo 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'articolo 3, commi 1, 2, e 3, del Dm 278 del 21 luglio 2000.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! |
Newsletter |