Pensioni, in alternativa alla ricongiunzione il dipendente può totalizzare

Venerdì, 12 Aprile 2013

Nella mia vita lavorativa sono stata lavoratrice del settore privato per quasi 33 anni. Dal 2012 sono stata finalmente assunta presso la pubblica amministrazione e quindi sto maturando contributi in una cassa diversa e dovrò pertanto unificare in qualche modo questi periodi contributivi per avere un'unica pensione. Allo stato attuale, considerato che l'Inpdap, nell'anno 2012, risulta essere stato soppresso in quanto conglobato nell'Inps, vorrei sapere se devo fare richiesta di ricongiunzione del periodo contributivo come lavoratrice dipendente privato nella cassa pubblica. In caso di risposta affermativa, a quale ente dovrò rivolgere la domanda? E si tratterà di ricongiunzione onerosa? Se fosse troppo costosa potrei utilizzare la totalizzazione? Quali sarebbero le eventuali ulteriori alternative? Franca Da Genova

Il Dl 201/2011 ha effettivamente accorpato gli istituti previdenziali, ma ha lasciato invariati gli adempi­menti, motivo per cui la domanda di ricongiunzio­ne dei periodi lavorati con iscrizione Inps (cioè con datore di lavoro privato) dovrà essere prodotta all'ex Inpdap. La ri­congiunzione in questione è contemplata dall'articolo 2 della legge 29/1979, ed è - di norma - a titolo oneroso con importo ridotto al 50 per cento. Tuttavia, qualora la differenza tra riserva matematica e contributi da trasfe­rire dovesse risultare negativa, potrebbe non sopportare alcun sacrificio economico (co­siddetto provvedimento a onere zero). La verifica dovrebbe essere effettuata presso un patronato.

Le alternative al­la ricongiunzione, secondo l'attuale legislazione, sono diverse: totalizzazione nazionale con 40 anni e tre mesi di contributi, oppure 65 anni e tre mesi di età con almeno 20 anni di contributi (requisiti stabiliti per il triennio 2013/2015, da adeguare ai successivi incrementi legati al­la speranza di vita). Alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione continua però ad applicarsi la finestra mobile di 18 mesi (o di 19, 20 e 21 mesi per i quarantisti) e, in assenza di un diritto autonomo, tutte le quote di pensione sarebbero calcolate con il sistema di calcolo contributivo.

Ferma restando la disciplina vigente in materia dì ricon­giunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi, in al­ternativa la legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha in­trodotto, al comma 239 dell'articolo 1, la facoltà di conse­guire un'unica pensione cumulando i periodi assicurati­vi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie; per quei lavoratori che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni citate, qualora non siano in pos­sesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liqui­dazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, con i requisiti anagrafici previsti dalla riforma Monti-Forne­ro (66 anni e tre mesi per il triennio 2013/2015). Quest'ul­tima possibilità, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'istituto previdenziale, non pare possa essere usata dalla lettrice, stante l'elevata anzianità contributiva pos­seduta presso l'Inps, poiché all'atto del pensionamento risulterebbero perfezionati i requisiti fissati nell'assicu­razione generale obbligatoria.

Infine, sempre a titolo oneroso, è possibile trasferire i contributi dalla gestione ex Inpdap all'Inps mediante l'attivazione dell'articolo 1 della legge 29/1979. Anche in questo caso l'onere eventualmente richiesto risulterà ab­battuto del 50 per cento.


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