Pensioni Lavori Usuranti, la finestra mobile resta in vigore anche dopo il 2012

Mercoledì, 28 Maggio 2014

Sto verificando con il vostro programma la mia data di pensionamento ma c'è subito una cosa che non mi torna: perchè il software mi applica una finestra mobile di 12 mesi? Preciso che sono un lavoratore addetto ai lavori usuranti. La finestra mobile non è stata abolita con la Riforma Fornero. Inoltre quando dovrò presentare la domanda per i benefici? Francesco

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La risposta è negativa. L'accesso alla pensione con i benefici per i lavori usuranti è subordinata alla decorrenza previgente la riforma Monti-Fornero ai sensi dei quanto stabilito dall'articolo 24 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. Ciò implica che dalla maturazione del diritto con le quote occorre attendere 12/18 mesi, legati alla finestra mobile, per poter riscuotere l'assegno pensionistico.

Il lettore dovrà, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Dlgs 67/2011, presentare dapprima domanda volta al riconoscimento dello svolgimento dei lavori usuranti entro il 1° marzo dell'anno di riferimento. Qualora questa data non sia rispettata, ciò comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari:
a)un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

In seguito alla domanda di accesso al beneficio, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento dei lavori usuranti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

L'accesso alla prestazione resta poi subordinato alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.


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