Pensioni, le differenze tra totalizzazione, cumulo e ricongiunzione dei contributi

Domenica, 12 Maggio 2013

Sono dipendente del pubblico impiego dal 1980. Sono nato nel 1949 e ho dei contributi da titolare di un'impresa commerciate dal lo gennaio 1974 al 31 dicembre 1979, consecutivi, ma purtroppo non ricongiunti. Vorrei sapere che cosa dovrei fare per utilizzare i contributi da commerciante e quando potrei andare in pensione. Franco da Viareggio

Per utilizzare i contributi versati all'Inps da im­prenditore commerciale, il lettore ha diverse opzioni. Vediamole nel dettaglio.

a): può chiedere, a titolo gratuito, al rag­giungimento dei 40 anni di contributi complessivi (a cui aggiungere 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla stima di vita Istat), l'applicazione dell'istituto della totalizzazione, ai sensi della legge 42/00. In tal caso, ogni gestione (Inpdap-Inps) calcola la pensione sul­la contribuzione complessiva e liquida la quota di pensione di sua pertinenza, in proporzione all'anzia­nità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel Proprio ordinamento. Il pagamento de­gli importi liquidati dai singoli enti, calcolati con il sistema contributivo, è sempre effettuato dall'Inps e, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decre­to legge n. 78, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, la decorrenza della pensione derivante dalla to­talizzazione, decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, per applicazione della cosiddetta finestra mobile. La pensione decorrerà pertanto dal 1° ottobre 2015.

b): il lettore può richiedere, a titolo gratui­to, il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'arti­colo 1, comma 239 e seguenti della legge 228/12. Tale beneficio, peraltro, comporta l'obbligatorietà di an­dare in pensione soltanto al compimento dei requisi­ti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione verrà corrisposta in quote, da parte, dalle gestioni previdenziali interessate, in rapporto ai ri­spettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le re­gole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sul­la base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Quindi, la decorrenza della pensione avverrà al com­pimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Poiché nel quesito il lettore non ha specificato l'esatta data di nascita, ma, soltanto, l'anno di nascita (1949), a legislazione vigente, la data di pensionamento avver­rà al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi di età anagra­fica, se maturati entro il 31 dicembre 2015 ovvero, 66 anni e 7 mesi se maturati nel 2016.

c): può ricongiungere i contributi versati alla cassa commerciante con i contributi versati all'Inpdap, ai sensi della legge 29/79. Tale ricongiunzione è a titolo oneroso, ma permetterà  di percepire la pensione da parte dell'Inps, ex gestione Inpdap, sulla totalità dei contributi versati, con calcolo della pensione secondo le regole previste dall'Inpdap. Anche in questo caso, dai dati forniti e a legislazione vigente, la data per andare in pensione dovrebbe es­sere al raggiungimento di 66 anni e 3 mesi di età anagrafica, se maturati entro il 31 dicembre 2015 ovvero, 66 anni e 7 mesi se maturati nel 2016 (pensione di vecchiaia).

Tra le tre opzioni, è probabile che la più conveniente sia la seconda. Peraltro, l'ultima opzione avrebbe il vantag­gio di determinare un assegno pensionistico più con­sistente, ma dietro pagamento dell'onere per la ri­congiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/79).


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