Pensioni, le regole per l'integrazione al minimo nel 2014

Giovedì, 08 Maggio 2014

Volevo alcune delucidazioni sull'integrazione al minimo. In particolare come si determina il reddito utile per la richiesta, e l’eventuale ottenimento, di una integrazione al minimo per la pensione di mia moglie, con indicazione dei redditi che concorrono e non concorrono alla sua determinazione e i relativi riferimenti di legge. Giovanni

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Dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo era subordinato ai soli redditi erogati in favore del pensionato; attualmente, con la Riforma Amato del 1992, bisogna ricomprendere anche i redditi posseduti dal coniuge del pensionato. Dato che la decorrenza della pensione della moglie si colloca dopo il 1994, l'integrazione al trattamento minimo viene concessa se il beneficiario non possiede: 1)  redditi personali assoggettabili all'Irpef per un importo superiore a 2 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (13.035,88 euro annui per il 2014); 2) redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 4 volte l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (26.071,76 annui per il 2014).

Non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione stessa e i redditi soggetti a tassazione separata.

L’integrazione inoltre non spetta se il richiedente possiede redditi propri superiori al limite individuale anche se, cumulando il reddito proprio con quello del coniuge, tale reddito risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati; mentre spetta in misura ridotta e proporzionale (parziale integrazione) se il pensionato possiede redditi, personali o cumulati con il coniuge, compresi tra il limite minimo (totale integrazione) e il limite massimo (oltre il quale l’integrazione è esclusa).

Ciò comporta che i limiti di reddito coniugali oltre 26.071,76 euro escludono qualsiasi integrazione. Redditi coniugali fino a 19.553,82 euro consentono l’integrazione al minimo nella misura intera, mentre per redditi compresi tra 19.553,82 e 26.071,76 euro, l’integrazione al minimo totale o parziale varia a seconda dell’importo della pensione calcolata.


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