Pensioni, no alla finestra anche per i lavoratori con 15 anni di contribuzione prima del 1992

Mercoledì, 15 Maggio 2013

Ora che sembra risolto il problema del diritto alla pensione per coloro che hanno maturato i requisiti minimi di 15 anni prima del 1992, vorrei sapere quando io, che mi sono licenziata il 31 dicembre 1987, sono del 1952 e ho 16 anni di contributi versati, potrò avere la pensione. Franca Cassano da Matera

La lettrice se possiede, come sembra, il minimo contributivo dei 15 anni entro il 1992, può stare tranquil­la. Se, invece, i 15 anni sono stati maturati dopo il 1992, allora occorrono 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia. L'inps sulla questione della permanenza dei 15 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia posseduti entro il 1992 l'Inps, con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 ha confermato che la deroga è tutt'ora vigente. Va, però, evidenziato che anche in que­sto caso il requisito anagrafico è quello previsto dall'arti­colo 24, comma 6, della legge 214/2011 (manovra Forne­ro-Monti) per l'ottenimento della pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, scatta la disapplicazione del­la cosiddetta finestra mobile di cui alla predetta mano­vra Monti.

Se si tratta di donna appartenente al settore privato ecco i nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al­la pensione di vecchiaia:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012. Questo requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal l° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1°° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al si­stema pensionistico agli incrementi della speranza di vi­ta, secondo l'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: tre mesi già dal 1° gennaio 2013).

Per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavora­tori autonomi e della gestione separata, i limiti di età so­no i seguenti: 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012 63 anni e 9 mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita) nell'an­no 2013; 64 anni e nove mesi (inclusi i tre mesi della spe­ranza di vita) dal 1° gennaio 2014, al 31 dicembre 2015; 65 anni e nove mesi (compresi i tre mesi della speranza di vita già avvenuti, ma non quelli dal 2016) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017; 66 anni e 3 mesi (inclusi i tre mesi della speranza di vita già avvenuti, ma non quelli del 2016) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.


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