Sono nato a fine novembre 1951 e al 15 settembre 2011 ho raggiunto i 36 anni di contributi. Al 31 dicembre 1995 avevo un’anzianità contributiva di 18 anni, 10 mesi e 15 giorni. Al 31 dicembre 2012 la mia anzianità contributiva era di 37 anni, 2 mesi e 15 giorni. Da quanto ho desunto dalla normativa, potrei andare in pensione, secondo l'articolo 24, del Dl 201/2011, con 66 anni e 7 mesi di età nel 2018. Lavoro in una Pubblica Amministrazione. Il direttore del personale la pensa diversamente e mi dice che a me non si può applicare la nuova normativa. Com'è possibile? Posso almeno chiedere il trattenimento in servizio per un biennio? Francesco Kamsin Appare utile ricordare che in base alla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012 i lavoratori che hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 31.12.2011 come ad esempio la quota 96 (che doveva essere raggiunta con almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi oltre i resti utili a perfezionare la quota) dovranno cessare dal servizio al raggiungimento dell'età massima per la permanenza in servizio prevista per l'amministrazione di appartenenza (in genere 65 anni).
I lavoratori in parola non possono chiedere di raggiungere i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) stabiliti dalla Riforma Fornero del 2011. Inoltre non appare praticabile neanche l'ulteriore ipotesi prospettata dal lettore e cioè optare per il trattenimento in servizio. L'istituto in questione, infatti, è stato abrogato con il recente Dl 90/2014 e pertanto non può essere piu' chiesto dai lavoratori della Pa.
Zedde