Pensioni, ricongiunzioni gratuite per chi ha cessato entro il luglio 2010

Giovedì, 16 Maggio 2013

La legge di stabilità approva­ta sembra che ab­bia lanciato un salvagente a fa­vore di quei dipendenti statali e pubblici che hanno avuto la sgradita sorpresa di dover sbor­sare somme piuttosto consisten­ti per il trasferimento dei contri­buti dai fondi tipo ex Inpdap all Inps. Sarei interessato a co­noscere maggiori dettagli in pro­posito. Mario da Napoli

La legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito, a determinate con­dizioni, la gratuità del trasferi­mento dei contributi verso l'Inps. Va subito detto, a scanso di equivoci, che le ricongiunzio­ni dall'Inps verso altri fondi pensionistici restano onerose. Vediamo, secondo la leg­ge di stabilità, quando scat­ta la gratuità del trasferi­mento dei periodi assicura­tivi verso l'Inps. Le condi­zioni sono le seguenti:

1) Cessazione del rapporto di la­voro con datore statale o pub­blico (in particolare ex Inpdap) entro il 30 luglio 2010;

2) I periodi assicurativi cumu­lati con quelli dell'Inps ver­ranno utilizzati per l'otteni­mento della pensione di vec­chiaia e non quindi per quella di anzianità;

3) I requisiti anagrafici e contri­butivi per questa pensione di vecchiaia sono quelli fissati dal decreto legge n.201 del 6 di­cembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (mano­vra Monti). Per il 2013, l'età di 66 anni e tre mesi di incremen­to legati alla speranza di vita per i dipendenti statali e pub­blici (comprese le donne) e il requisito minimo contributi­vo di 20 anni;

4) Restano onerosi anche il tra­sferimento dei contributi ver­so l'Inps da parte del dipen­dente statale o pubblico che cessa dal rapporto di lavoro dopo il 30 luglio 2010.

Vi è poi la possibilità di totaliz­zare i periodi non coincidenti. In questo caso, la pensione di vecchiaia ottenuta con il cumulo gratuito verrà liquidata in quo­te distinte, in base ai contributi esistenti presso l'ente di previ­denza. Un esempio: con 15 anni di contribuzione Inps e 18 anni di contributi ex Inpdap scatte­ranno due quote di pensione, una Inps, secondo tale ordina­mento, per i 15 anni di contribu­zione e la seconda con le regole ex Inpdap per i 18 anni di contri­buzione. Infine, per il raggiun­gimento del diritto alla pen­sione, i contributi dei diversi enti si sommano.


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