Sono dirigente in un ente locale, nel giugno 2009 ho maturato la quota "95 "con 59 anni di età, all'epoca necessari per l'accesso alla pensione di anzianità ma ho continuato a lavorare. Ora l'amministrazione mi collocherà a riposo d'ufficio, dal giugno 2013, poiché compirò 40 anni di contribuzione. Posso rimanere in servizio fino ai nuovi limiti previsti dal decreto «Salva-Italia»? Tonino da Verona
La riforma Monti-Fornero non si applica nei confronti di tutti quei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione ancorché l'interessato non abbia esercitato il diritto a essere collocato a riposo. Le pubbliche amministrazioni, in base all'articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 possono - al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni - risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.
Dai dati disponibili, l'Ufficio si è attenuto alle disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 2/2012, nonché della circolare Inps n.37/2012 e del messaggio Inps 8381 del 15 maggio 2012. In particolare, in quest'ultimo documento si precisa che nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 2011, la risoluzione unilaterale rimane fissata al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Invece, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, la risoluzione potrà essere esercitata al compimento dei requisiti contributivi rideterminati dall'articolo 24 del decreto legge 201/2011: Per il 2013, i requisiti contributivi indipendenti dall'età anagrafica risultano essere 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini. Tali requisiti già ricomprendono l'aumento di 3 mesi legato alla speranza di vita che si applica dal 2013. Naturalmente, quest'anno potrà essere soddisfatto esclusivamente il requisito previsto per le donne, poiché gli uomini che perfezionano il requisito contributivo (42 anni 5 mesi) hanno già un diritto acquisito (almeno 40 anni) alla fine del 2011.
È opportuno che l'ente pubblico non receda se il lavoratore ha meno di 62 anni (soglia al di sotto della quale scatterebbero le penalizzazioni), come stabilito dalla circolare 2 della Funzione pubblica.
Si ricorda che il Dl 216/2011 ha disposto la non applicazione della riduzione percentuale limitatamente ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 2017, qualora l'anzianità derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
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