Pensioni Statali, l'ente può risolvere il rapporto a 40 anni con chi ha maturato il diritto con le vecchie norme

Domenica, 12 Maggio 2013

Sono dirigente in un ente locale, nel giugno 2009 ho maturato la quota "95 "con 59 anni di età, all'epoca necessari per l'accesso alla pensione di anzianità ma ho continuato a lavorare. Ora l'amministrazione mi collocherà a riposo d'ufficio, dal giugno 2013, poiché compirò 40 anni di contribu­zione. Posso rimanere in servi­zio fino ai nuovi limiti previsti dal decreto «Salva-Italia»? Tonino da Verona

La riforma Monti-Fornero non si applica nei confronti di tutti quei lavoratori che alla da­ta del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione ancorché l'interessa­to non abbia esercitato il diritto a essere collocato a riposo. Le pubbliche ammini­strazioni, in base all'articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 possono - al raggiungimento dell'anzianità massima contri­butiva di 40 anni - risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Dai dati disponibili, l'Uf­ficio si è attenuto alle disposi­zioni impartite dal Diparti­mento della Funzione Pubbli­ca con la circolare n. 2/2012, nonché della circolare Inps n.37/2012 e del messaggio Inps 8381 del 15 maggio 2012. In parti­colare, in quest'ultimo docu­mento si precisa che nei con­fronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti per il pen­sionamento entro il 2011, la risoluzione uni­laterale rimane fissata al com­pimento dei 40 anni di anziani­tà contributiva. Invece, con ri­ferimento ai soggetti che ma­turano i requisiti dal 1° genna­io 2012, la risoluzione potrà es­sere esercitata al compimen­to dei requisiti contributivi ri­determinati dall'articolo 24 del decreto legge 201/2011: Per il 2013, i requisiti contributivi indipendenti dall'età anagrafi­ca risultano essere 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini. Tali requi­siti già ricomprendono l'au­mento di 3 mesi legato alla spe­ranza di vita che si applica dal 2013. Naturalmente, quest'an­no potrà essere soddisfatto esclusivamente il requisito previsto per le donne, poiché gli uomini che perfezionano il requisito contributivo (42 an­ni 5 mesi) hanno già un diritto acquisito (almeno 40 anni) al­la fine del 2011.

È opportuno che l'ente pub­blico non receda se il lavorato­re ha meno di 62 anni (soglia al di sotto della quale scattereb­bero le penalizzazioni), come stabilito dalla circolare 2 della Funzione pubblica.

Si ricorda che il Dl 216/2011 ha disposto la non applicazio­ne della riduzione percentua­le limitatamente ai soggetti che maturano il  requisito con­tributivo entro il 2017, qualora l'anzianità derivi da prestazione effettiva di lavoro, inclu­dendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi  di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazio­ne guadagni ordinaria.


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