Quando in pensione, chi ha maturato i requisiti nel 2011 e' escluso dalle nuove regole

Venerdì, 17 Maggio 2013

Mia madre è una dipendente comunale, nata nell' aprile 1950. E' stata assunta in servizio nell'agosto 1978, ha fruito di mesi 10 per maternità. Vorrei saper quando sarà possibile per lei andare in pensione. Giuseppe da Aversa

La madre del lettore, avendo compiuto 61 anni entro il 2011 potrà andare in pensione di vecchiaia con le norme precedenti quelle introdotte dalla manovra Monti. La pensione verrà liquidata con il sistema retri­butivo, in presenza di almeno 18 anni di contribuzione (compresa quella figurativa per maternità) entro il 31 dicembre 1995. Per i contributi riferiti dal 1°, gennaio 2012 scatterà, invece, il calcolo contributivo. Eccone le relative regole.

Il comma 12-sexies dell'articolo 12 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 (Inpdap, Nota divulgativa del 3 agosto 2010) prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici dipendenti pubbliche già a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pen­sionistico di vecchiaia, ovvero per il collocamento a ri­poso per raggiunti limiti di età (secondo le regole fissa­te dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulte­riormente elevato a 65 anni.

Per espressa previsione normativa: «Restano ferme la disciplina vigente in ma­teria di decorrenza del. trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislati­vo 30 aprile 1997, n. 165», Quando le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il di­ritto acquisito, occorre distinguere, ai fini della decor­renza del pensionamento di vecchiaia, le diverse situa­zioni in relazione alla normativa vigente alla data di ma­turazione di questi requisiti.

In particolare le cose stan­no così :

- quando al 31 dicembre 2009 è maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito con­tributivo minimo prescritto, il trattamento pensionisti­co di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavo­ro, in quanto già risulta aperta la relativa finestra;

- quando al 31 dicembre 2010 è maturato il requisito ana­grafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contri­butivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico scatta secondo le vecchie finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'articolo 1, comma 5, lettera b) del­la legge n. 247/2007;

- quando al 31 dicembre 2011 è maturato il requisito ana­grafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contribu­tivo minimo prescritto (è il caso della madre del letto­re), il trattamento pensionistico ha decorrenza secon­do quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 della legge 122/2010 e cioè con la finestra mobile e personalizzata, determinata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.


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