Regime sperimentale donna, finestre da includere entro il 31 Dicembre 2015

Venerdì, 30 Marzo 2012

Gentile dott. Rossini, sono una dipendente con batticuore quotidiano per paura di non poter rientrare nel regime sperimentale donne.
Al 31 Agosto 2012 ho 33 anni di contributi (nei quali sono inclusi 8 mesi figurativi per maternità, di cui ho richiesto l'accredito appena uscita la legge relativa).
A Giugno avrò 56 anni. Potrò usufruire del regime sperimentale?
Se la sua risposta fosse no (perchè i figurativi per maternità in tale regime non contassero) potrei riscattarli onerosamente con quelli di maternita facoltativa? In tal caso quanti mesi dovrei riscattare e quanto approssimativamente pagherei?
Grazie di cuore per la sua competente e aggiornata risposta


Gent.le Dott. Franco Rossini,
Mia moglie è attualmente una lavoratrice autonoma (commercio), in gennaio 2012 ha compiuto i 57 anni di età e ha maturato i 33 anni di contributi (comprensivi però di cinque mesi figurativi per la maternità al di fuori del rapporto di lavoro in quanto ha iniziato a lavorare come dipendente successivamente ad essa). La mia domanda è la seguente:
Rientra nei requisiti del regime sperimentale per le donne che optano per il calcolo completamente contributivo (58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 2015), tenuto conto che la finestra mobile per gli autonomi mi risulta essere di 18+1 mesi?
In sostanza i contributi per la maternità sono utili per il raggiungimento del requisito anche se non concorrono al calcolo della pensione?Ringraziano per la Cortese attenzione Carlo

Ritengo che entrambe le risposte siano positive. Ricordo infatti che l'opzione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per le lavoratrici donne è tutt'oggi ancora aperta. A seguito delle precisazioni della Circolare Inps n. 35/2012 chi intende uscire con tale regime deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) 57 anni di età (58 se autonome);

b) 35 anni di maturato contributivo;

c) Al requisito anagrafico è necessario aggiungere 3 mesi dal 2013 per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat;

d) I requisiti di cui sopra devono essere maturati in tempo tale da consentire che la decorrenza del trattamento pensionistico, comprensivo quindi delle 12 mensilità della finestra mobile (18 per le autonome) si collochi entro la data del 31 dicembre 2015.

 

Ritengo infatti possibile conteggiare, all'interno del maturato contributivo di 35 anni, la contribuzione figurativa per maternità. Nelle circolari di riferimento Inps n. 105/2005 e 126/2010 l'istituto previdenziale ha piu' volte assimilato l'opzione in esame alla pensione di anzianità. E nella pensione di anzianità la contribuzione figurativa per maternità era valida per il raggiungimento del maturato contributivo minimo di 35 anni (era infatti esclusa solo quella derivante da disoccupazione e malattia).

E' opportuno comunque verificare con precisione quanto sopra detto e il maturato contributivo presso le sedi Inps posto che anche poche settimane potrebbero determinare l'esclusione dal regime opzionale.  

 

Un Cordiale Saluto

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