Ritengo che entrambe le risposte siano positive. Ricordo infatti che l'opzione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 per le lavoratrici donne è tutt'oggi ancora aperta. A seguito delle precisazioni della Circolare Inps n. 35/2012 chi intende uscire con tale regime deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) 57 anni di età (58 se autonome);
b) 35 anni di maturato contributivo;
c) Al requisito anagrafico è necessario aggiungere 3 mesi dal 2013 per effetto dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat;
d) I requisiti di cui sopra devono essere maturati in tempo tale da consentire che la decorrenza del trattamento pensionistico, comprensivo quindi delle 12 mensilità della finestra mobile (18 per le autonome) si collochi entro la data del 31 dicembre 2015.
Ritengo infatti possibile conteggiare, all'interno del maturato contributivo di 35 anni, la contribuzione figurativa per maternità. Nelle circolari di riferimento Inps n. 105/2005 e 126/2010 l'istituto previdenziale ha piu' volte assimilato l'opzione in esame alla pensione di anzianità. E nella pensione di anzianità la contribuzione figurativa per maternità era valida per il raggiungimento del maturato contributivo minimo di 35 anni (era infatti esclusa solo quella derivante da disoccupazione e malattia).
E' opportuno comunque verificare con precisione quanto sopra detto e il maturato contributivo presso le sedi Inps posto che anche poche settimane potrebbero determinare l'esclusione dal regime opzionale.
Un Cordiale Saluto