Riforma Fornero: la pensione a 64 anni

Martedì, 02 Ottobre 2012

Sono nato il 22/05/1952. Ho cessato il rapporto di lavoro il 21/05/2008 a seguito licenziamento per crisi aziendale e soppressione ruolo. Sono stato autorizzato ai versamenti volontari in data 29/11/2008 e a tutt'oggi non ho ripreso alcuna attività lavorativa. Al 15/06/2011, con l'ultimo versamento volontario, ho totalizzato 1913 settimane di contribuzione utili per la quota 96. Con questi requisiti sono rientrato nel gruppo dei primi 65000 possibili beneficiari di salvaguardia quale prosecutore volontario. Ho infatti potuto seguire alla lettera la prassi predisposta dall'INPS con una prima telefonata di preavviso, ricevimento lettera, appuntamento presso "sportello amico" e richiesta dichiarazione di non aver ripreso attività lavorativa successiva. Ora credo di avere una obiettiva speranza di rientrare nella lista dei 10250 salvaguardati previsti nel mio caso, ma non la certezza. Nell'ipotesi non rientrassi, credevo di poter almeno usufruire del pensionamento in deroga a 64 anni + mesi ? ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 comma 15 bis del DL 201/2011, ma un funzionario della locale sede INPS mi dice che non potrei usufruirne poiché al 28/12/2011 non svolgevo attività lavorativa. Di questo io non vedo traccia leggendo il sopracitato comma, ma la circolare INPS n° 35 del 14/03/2012 recita al punto 6 disposizioni eccezionali (art.24 comma 15 bis): "le predette disposizioni si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) SVOLGONO ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE NEL SETTORE PRIVATO, ....). Chiedo cortesemente se è possibile avere un chiarimento su questo punto


L'osservazione è corretta. La Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012 ha precisato che il pensionamento in deroga a 64 anni di cui al comma 15-bis dell'articolo 24 del Dl 201/2011 si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che alla data del 28 Dicembre 2011 svolgevano attività lavorativa.

Ricordo che la disposizione del comma 15-bis è invocabile dai lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima che maturano entro il 31.12.2012 la quota 96 e dalle lavoratrici dipendenti del settore privato che perfezionino entro la predetta data almeno 60 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi.

 

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