L'osservazione è corretta. L'art. 24, comma 14, lett. a), Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 salvaguarda i lavoratori collocati in mobilità, tra gli altri requisiti, a condizione che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento all'interno della fruizione dell'indennità di mobilità. Nel caso di specie non sembra dunque poter rientrare nella previgente disciplina pensionistica. In tal caso l'accesso al pensionamento di vecchiaia si allungherebbe sino ad almeno 66 anni di età anagrafica (al netto dell'adeguamento alla speranza di vita Istat) o, indipendentemente dall'età, al raggiungimento di almeno 42 anni e 1 mese di contributi versati (per il 2012). Un Cordiale Saluto
Riforma Fornero Mobilita', i requisiti dell'indennita'
sono nato il 01.04.1955 e sono stato collocato in mobilita` il 30.12.2010 legge 223/1991 ex articolo 4 e 24 - secondo la documentazione in mio possesso raggiungero` il requisito per la pensione il 01.04.2016 con 61 anni di eta` e 36 di contributi somma 97 e l`erogazione della pensione il 01.05.2017 - se ho capito bene secondo quanto dice la manovra monti le vecchie regole continuano ad applicarsi soltanto a coloro che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell' indennita' di mobilita' - ho cominciato a percepire l' indennita' il 07/09/2011 e quindi calcolando 36 mesi terminera' il 07/09/2014 quindi maturerei il requisito per il pensionamento fuori dal periodo di mobilita' volevo sapere cortesemente se nel mio caso andro` in pensione con il vecchio sistema.