Salvaguardati, i rischi di rimanere esclusi

Venerdì, 30 Marzo 2012

Buongiorno Dott.Rossini, Sono nata nel 1957, ho iniziato a lavorare a 12 anni e' messa in regola a 15 anni. Considerando la mia giovane eta' sono stata una lavoratrice precocissima. Ho firmato la mia mobilita' il 22.01.2010 con decorrenza dal 01.04.2010 al 31.03.2013. Maturo 40 anni di contributi 30.10.2012. Per quando riguarda,l'indennita' di mobilita' ho letto che sono salvaguardata ai sensi dell'art.24,comma14 lett.A.( nei limiti delle risorse stanziate). Posso andare in pensione il 01.Dicembre 2013? Spero di non avere la penalizzazione. Ringraziandola anticipatamente,colgo l'occasione per farle i complimenti per la sua rubrica.Cordiali saluti, Silvana

Sì, ritengo che sia inclusa tra i salvaguardati perchè:

a) è stata posta in mobilità in base ad accordi anteriori al 4 Dicembre 2011;

b) matura i requisiti per il pensionamento, calcolati secondo le regole vigenti al 31 Dicembre 2011, durante la fruizione dell'indennità di mobilità (“formula di accompagnamento alla pensione”)

 

Come ben comprende tuttavia ciò non è sufficiente per essere sicuri di andare in pensione con le vecchie regole. I salvaguardati sono salvi infatti nei limiti di un plafond di risorse stanziate ed è necessario attendere un decreto interministeriale atteso entro il 30 Giugno per conoscere se risulterà inclusa. Dunque i casi sono due:

a) se sarà ricompresa potrà ricevere il trattamento pensionistico secondo le previgenti regole e dunque a partire dal 1° Dicembre 2013 (40 anni + 13 mensilità di finestra mobile);

b) se non sarà ricompresa, rientra nella Riforma Fornero e dovrà dunque maturare un'anzianità contributiva minima pari a 41 anni e 5 mesi per accedere al “pensionamento anticipato” dal 2013. Ciò significa, se non faccio male i calcoli, che dovrà probabilmente integrare di alcuni mesi la contribuzione raggiunta al 31 Marzo 2013 alla scadenza della mobilità.

In tal caso la “penalizzazione” non può essere esclusa perchè al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato:

1. non avrà raggiunto l'età di 62 anni e;

2. il maturato contributivo non sarà composto esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro come richiede l'art 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 essendoci alcune annualità di figurativi. Questo punto, relativo ai contributi utili ad escludere la penalizzazione, dovrà essere comunque chiarito da apposite circolari.

Un Cordiale Saluto

 

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