Sono una lavoratrice della scuola che ha raggiunto nel dicembre del 2014 2080 settimane di contributi come da estratto conto Inps. Ho fruito nel corso del 2011 dei permessi per l'assistenza di una persona disabile che ho in famiglia. Ho letto che avrei la possibilità di fare domanda per essere collocata in pensione in anticipo rispetto ai requisiti attuali. E' vero? Questa salvaguardia si applica anche a noi del comparto scuola o vale solo i lavoratori privati? Francesca da Bologna Kamsin L'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 147/2014 prevede che possano fare parte della salvaguardia nel limite di 1.800 soggetti, i lavoratori che nel corso del 2011 abbiano fruito dei permessi e/o dei congedi per l'assistenza disabili i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il 6 gennaio 2016. La norma non prevede alcuna limitazione rispetto al pubblico impiego e, pertanto, è attivabile anche dalle lavoratrici e lavoratori del comparto scuola.
Nel caso di specie la lettrice potrà, quindi, presentare istanza di accesso alla DTL secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero del Lavoro numero 27 del 7 Novembre 2014 entro il 5 gennaio 2015.
Zedde