Ad oggi ho maturato oltre 40 anni di contributi effettivi, senza sovrapposizioni e volevo chiedere la totalizzazione dei contributi. Volevo sapere nello specifico come sarà liquidata la mia pensione di anzianità, con il calcolo retributivo, misto o contributivo? Francesco
Per poter totalizzare i periodi contributi il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato dalle gestioni oggetto della totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato.
Detto questo il lettore può chiedere la pensione di anzianità in regime di totalizzazione se ha un maturato contributivo pari ad almeno 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva. Circa la decorrenza del trattamento si applicherà una finestra mobile di 18 mesi se il requisito contributivo è raggiunto prima del 2011; 19 mesi se raggiunto nel 2012; 20 mesi se raggiunto nel 2013 e 21 mesi se raggiunto dal 2014 in poi (cfr. messaggio inps 219/2013).
Le pensioni in regime di totalizzazione vengono liquidate con il sistema contributivo. Nello specifico la pensione, il cui pagamento è di competenza dell'Inps è calcolata con il metodo interamente contributivo sulla base della disciplina che regola l'opzione al sistema contributivo, prevista dal Dlgs n. 180/ 1997. C'è solo un eccezione: riguarda l'ipotesi in cui risultino maturati, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici (Inps, Inpdap, Enpals) il requisito minimo richiesto per il diritto alla pensione autonoma. In questa ipotesi la gestione deve calcolare il pro rata a proprio carico con il sistema di calcolo previsto dal suo ordinamento, misto/retributivo a seconda dell'anzianità contributiva utile al 31.12.1995, determinata dalla contribuzione complessiva maturata dall'assicurato in tutte le gestioni interessate alla totalizzazione.
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