Trattenimento in servizio, i 40 anni di contributi lo escludono

Mercoledì, 15 Maggio 2013

Una docente che, entro il 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per il pensionamento con 60 anni di età e 36 di contribuzione, può presentare domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1 del Dm n. 97 del 20 dicembre 2012 e della circolare n. 98 del 20 dicembre 2012, ancorché abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva? Sirio da Trebisacce

La domanda di trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 509, comma 5 del DlgS 297/94, può essere presentata, ma ritengo che non possa essere accolta, in quanto ha raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni.

Infatti, il decreto ministeriale n. 97/12 e la relativa cir­colare applicativa n. 98 del 20 dicembre 2012 del Miur, in tema di trattamento di quiescenza del personale della scuola, hanno richiamato i criteri stabiliti dalla direttiva del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 4 dicembre 2009, sull'applica­zione delle norme sul trattenimento in servizio del personale della scuola, la cui domanda potrà essere accolta esclusivamente nel caso in cui l'interessato non raggiunga un'anzianità contributiva di 40 anni. 


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