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cumulo casse professionali

13/10/2017 19:17#42607 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic INPS Circ 140 del 12/10/2017 art. 3 comma 2
nicolett dai che sei online , rispondi che lo chiede anche Sally :-))

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13/10/2017 19:15#42606 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic INPS Circ 140 del 12/10/2017 art. 3 comma 2
sally scusa e secondo te io sotto cosa ho chiesto ?:-)))

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13/10/2017 18:34#42604 da Sally
Vorrei sapere se nella dizione "forme esclusive e sostitutive (dell'Assicurazione Generale Obbligatoria)" utilizzata nella circolare in oggetto con riferimento alle modalità di calcolo dell'anzianità maturata al 31/12/95, rientrano anche le casse professionali (es. ENPAM).

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13/10/2017 18:14#42601 da Farma53
Risposta da Farma53 al topic cumulo casse professionali
Ciao Nicolett !! una domanda secca risposta secca se puoi : tu intendi che le casse sono comprese perchè nel 195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 e l'elenco A di questo decreto è :ELENCO A

Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.

Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.

Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.

Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). MIBASTA UN : SI è COSI opure un non non è cosi , grazie :-)))

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13/10/2017 17:56#42598 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
[15:29, 13/10/2017] +39 327 614 0024: Current Articles | Archives | Search
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Pensioni, a chi il doppio CALCOLO?
Pubblicata in: Rubrica Previdenza il 24 setembro 2015 12:34
Pensioni, a chi il doppio CALCOLO?



I trattamenti con decorrenza da gennaio 2012 saranno ricalcolati sia con il sistema contributivo che retributivo. Ecco perché.

A cura di 50&PiùEnasco

La legge 190/2014 (art. 1 comma 707 - 709) ha introdotto una importante novità in materia di calcolo pensionistico stabilendo che per i soggetti con più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, l’importo della pensione, calcolata con le norme introdotte dalla Riforma Monti-Fornero, non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo precedenti, computando anche l’anzianità contributiva maturata fino alla corresponsione della prestazione stessa e senza tener conto del limite dei 40 anni.
Perché l’introduzione di questa norma?
La legge Monti-Fornero, all’art 24 comma 2 della legge 214/20, ha disposto che la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo.
Se l’obiettivo della Monti-Fornero era quello di contenere la spesa pensionistica anche per coloro che avevano più di 18 anni di contributi al 31/12/1995, la nuova norma introdotta dalla legge 190/2014 dimostra che ci sono stati casi in cui il sistema contributivo è risultato più conveniente del sistema retributivo.
Alla luce di quanto predetto l’Inps procederà ad attivare ed a riliquidare le prestazioni già erogate ai pensionati con più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995.

Le prestazioni interessate sono:
pensioni di vecchiaia
pensioni di anzianità liquidate con il sistema delle quote
pensioni anticipate
Dovrebbero rientrare nel ricalcolo anche gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni ai superstiti.
Pertanto l’Inps in base al dettato normativo effettuerà il doppio calcolo su ogni pensione ( Inps, Inpdap, Ipost Enpals, ecc… ) liquidata dal 2012 con i seguenti criteri:
il primo calcolo sarà effettuato applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l’importo di pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati al 31/12/2011 e con un sistema contributivo per quelli maturati dal 1° gennaio 2012;
il secondo invece sarà fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato sia antecedenti il 31 dicembre 2011 sia successivi anche oltre i 40 anni complessivi di contribuzione.
Con questa norma il legislatore ha previsto la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi eventualmente quelli maturati dalla data di conseguimento del diritto a quello di effettiva corresponsione della pensione.

Dal confronto di questi due calcoli quello che sarà di minore importo verrà posto in pagamento.

Non appena l’Inps avrà effettuato le procedure necessarie per procedere al doppio calcolo provvederà d’ufficio alla rielaborazione delle pensioni e qualora nel raffronto dei due importi pensionistici comporti una variazione dell’…
[15:34, 13/10/2017] +39 347 886 9716: Ciao a tutti, e' già attiva la nuova email????
[15:35, 13/10/2017] +39 327 614 0024: più chiaro di così è davvero impossibile....Lamonica insiste col volersi arrampicare sugli specchi....il comma 246 NON SI TOCCA

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13/10/2017 17:52#42597 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali

Farma53 ha scritto: "In riferimento alla applicazione del sistema di calcolo della pensione (retributivo o misto) la circolare fa riferimento ad una serie di normative che non sconfessano il comma 246...."

Docap scusa ma il 246 parla di "sostitutive o esclusive" non di "integrative" come le casse professionali vorrà dire qualcosa la differenza , o no ???


leggo testualmente: il comma 246 "tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239" ecc ecc.

Bene il comma 239 così recita: "i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata..omissis...e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima....omissis....hanno facoltà di cumulare...ecc ecc"

se poi citiamo il 195 che modifica il 239 integrando anche le Casse....mi dite quale forma di assicurazione è esclusa??

c'è poco da fare il 246 è INTANGIBILE!

Ce lo anticipò Lamonica nell'incontro del 12 a Roma con Boeri e De Michele...il famoso comma 707...che è citato nella circolare 140....badate bene: è l'unico "appiglio" normativo successivo al 246 dal punto di vista temporale (è infatti parte della legge 190/2014)...tutte le altre norme citate sono precedenti al 228/2012....ma il comma 707 è UNA SCATOLA VUOTA! fa riferimento al c.d. "doppio calcolo" cioè alla possibilità che, qualora il calcolo dello spezzone post-Fornero, calcolato col contributivo, fosse più "premiante" del retributivo, si debba liquidare col retributivo....ma parliamo sempre di una cosa NON ATTINENTE al calcolo dei 18 anni ante '96....in una parola...non c'azzecca niente!
Ringraziano per il messaggio: sus

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