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Imu 2015, torna l'esenzione per i terreni montani
Nessuna sanzione sino al 31 Marzo per chi non ha versato l'Imu sui terreni agricoli entro la scadenza del 10 febbraio. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.
Kamsin Ai contribuenti che devono ancora versare l’Imu 2014 sui terreni resta poco più di una settimana per effettuare il pagamento senza incappare in sanzioni e interessi. Per regolarizzare la propria posizione, infatti, c’è tempo fino al prossimo 31 marzo secondo una norma contenuta nella legge di conversione del decreto legge 4/2015 approvato la scorsa settimana in via definitiva dal Parlamento. Non ci sarà dunque nessuna sanzione o interessi nel caso in cui il contribuente non abbia rispettato la data del 10 febbraio a condizione che lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.
Per quanto riguarda il versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il provvedimento ha abbandonato il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (fino a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all’altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell’Istat e verificare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).
Nel primo caso (comuni totalmente montani), l’Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agri- cola (Iap). L’esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima qualifica. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo.
Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l’Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat).
Le regole per la determinazione dell'imposta. Non sono invece mutate le regole per la determinazione di quanto si deve pagare. La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all’aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l’ente non abbia approvato una specifi caaliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l’acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.
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Zedde
Riforma Pa, I segretari comunali restano nel mirino del Governo
Il disegno di legge delega di riforma della pubblica amministrazione concluderà il suo iter in commissione Affari costituzionali questa settimana.
Kamsin Riprenderà domani la discussione in Commissione Affari Costituzionali del Senato del ddl 1577 sulla riforma della pubblica amministrazione. L'obiettivo della Commissione è chiudere l'esame entro questa settimana e quindi presentare il provvedimento dal 31 Marzo in Aula per l'avvio della votazione finale. Sul piatto però restano ancora diversi nodi da sciogliere, a partire dalla riforma della dirigenza pubblica (con la discussa abolizione della figura del segretario comunale) e il passaggio delle visite fiscali dalle Asl all'Inps per garantire maggiore efficienza dei controlli. Da confermare anche la revisione delle camere di commercio, la semplificazione delle norme che portano al licenziamento dei dipendenti, il riordino delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni.
Sulla Dirigenza pubblica il Governo punta ad introdurre i ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. La valutazione del dirigente vedrà il "superamento degli automatismi nel percorso di carriera" e il suo aggancio al merito in esito di una specifica valutazione dei risultati conseguiti.
A cambiare sarà anche l'accesso alla dirigenza con l'introduzione del cd. corso-concorso e la retribuzione del dirigente che sarà collegata al tipo di incarico ottenuto e dipenderà dal raggiungimento di specifici obiettivi fissati sia per l'intera amministrazione, sia per il singolo dirigente.
In questo contesto il Governo intende confermare la soppressione delle figure dei segretari comunali e provinciali - con l'inserimento degli attuali nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali - e la facoltà, per gli enti locali privi di figure dirigenziali, di nominare un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con l'obbligo per i comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire quest'eventuale funzione di direzione apicale.
Ma nel mirino della Riforma ci sono anche i dipendenti pubblici "normali" per i quali il provvedimento ha in serbo due novità. Da un lato c'è la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; dall'altro ci sarà una revisione delle norme in materia di responsabilità disciplinare finalizzata ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare ed il licenziamento del dipendente.
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Zedde
Esonero contributivo, ok al cumulo con gli altri incentivi di natura economica
L'istituto di previdenza ha precisato che il nuovo sgravio contributivo per chi assume stabilmente è compatibile con gli altri incentivi alle assunzioni di natura economica.
Kamsin Il nuovo esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è compatibile con gli altri incentivi alle assunzioni che assumano natura economica (e non invece di sconto contributivo). Lo ha precisato l'Inps con la Circolare 17/2015. Occhio dunque a verificare la natura dei benefici di cui intende fruire perchè la precisazione consentirà di abbinare - anche se per un periodo limitato di tempo - l'agevolazione fino a 8.060 euro all'anno riservata ai contratti a tempo indeterminato stipulati nel 2015 con altri incentivi già presenti nel sistema per agevolare il reinserimento di alcune categorie di lavoratori.
Nello specifico i datori di lavoro possono usufruire del nuovo bonus in combinazione con:
1) l'incentivo portato in dote dai lavoratori beneficiari dell'Aspi, che consiste nel 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento (l'agevolazione rimarrà in vigore anche con il superamento dell'Aspi a favore della Naspi, in attuazione del jobs act);
2) l'incentivo per chi assume iscritti alla Garanzia Giovani (programma che dura un anno);
3) il bonus per chi assume iscritti alle liste di mobilità, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto al trattamento;
4) il bonus riferito ai giovani lavoratori agricoli (legge 116/2014);
5) gli incentivi previsti per particolari categorie di lavoratori disabili e per l'assunzione di giovani genitori (l'incentivo è pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.).
Il datore dovrà curare gli adempimenti indicati per ciascuna agevolazione e vagliare le condizioni previste dalle diverse misure: il cumulo con il bonus per chi assume percettori dell'Aspi è subordinato, ad esempio, al rispetto delle regole "de minimis" e al fatto che l'assunzione non derivi da un obbligo di legge o di Ccnl.
E' invece possibile cumulare solo parzialmente il beneficio con il cosiddetto «bonus Letta» (quello riservato ai giovani svantaggiati con meno di 29 anni di età ai sensi del Dl 76/2013). Quest'ultimo potrà essere usato solo per l'eventuale quota di contribuzione mensile eccedente il tetto di 671,66 euro previsto per l'esonero contributivo (euro 8.060,00/12).
Difatti, nel concorso di altri regime agevolati, l’ammontare del bonus letta non può comunque superare l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per cui, unitamente allo sgravio contributivo triennale, il citato incentivo per l’assunzione di giovani entro i 29 anni di età opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66. Per esempio, sussistendo le condizioni per la fruizione di ambedue i predetti incentivi, a fronte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro pari, nel mese, a euro 800,00, il datore di lavoro fruisce dell’esonero contributivo ex Legge di stabilità 2015 per un importo massimo pari a euro 671,66 e dell’incentivo sperimentale ex d.l. n. 76/2013 per un importo pari a euro 128,34, corrispondenti alla differenza fra l’importo dei contributi previdenziali (euro 800,00) e quello dell’esonero fruito per effetto della misura in oggetto (671,66).
Il bonus, invece, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
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Zedde
Riforma Pensioni, ecco i dettagli della proposta della Lega Nord
La discussione di Riforma del sistema previdenziale si arricchisce dell'idea lanciata dal leader di Pin, Armando Siri fatta propria, secondo quanto si apprende dai giornali, dal leader della Lega Nord, Matteo Salvini.
Kamsin Una pensione con 35 anni di contributi e di un importo fisso di 800 euro al mese per 14 mensilità. Che diventano mille euro al perfezionamento di 40 anni di contributi. E senza alcun vincolo di età anagrafica. Dopo la Flat Tax nel programma economico di Matteo Salvini entra la riforma previdenziale che il Leader leghista prende in prestito da Armando Siri, leader del Partito Italia Nuova.
La proposta. Siri si rivolge soprattutto ai giovani, cioè coloro che hanno iniziato a versare successivamente al 31 dicembre 1995 e che pertanto si ritrovano nel contributivo puro con la prospettiva di percepire assegni molto modesti una volta in pensione. La proposta riguarda infatti tutti i neo lavoratori e coloro che hanno meno di 10 anni di anzianità di servizio i quali potranno ottenere una pensione con 35 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, di un importo standard di 800 euro al mese (per 14 mensilità). E con 40 anni di contributi la prestazione salirebbe a mille euro al mese per un totale di 14mila euro annui. Inoltre, qualora l'assegno sia pari ad 800 euro, il lavoratore lo potrà sempre integrare con i volontari per raggiungere il minimo di mille euro.
Sarebbero ammessi al nuovo sistema anche i lavoratori che hanno fino a 25 anni di anzianità contributiva a condizione che la loro aspettativa di pensione sia superiore ai mille euro al mese; in questo caso otterranno un rimborso una tantum rateizzato in tre anni per recuperare la differenza.
Minor peso fiscale per i datori. L'obiettivo della proposta, secondo Siri, è mettere piu' soldi in busta paga e garantire una prestazione standard per tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti. Il tetto di contributi a carico del datore infatti non potrà superare i 5mila euro all'anno; la restante parte sarà a carico del lavoratore che dovrebbe pagare un'aliquota del 10% della retribuzione media annuale sino ad un massimo complessivo di versamenti pari a 7.500 euro l'anno. Il lavoratore che al momento in base alla sua retribuzione versa contributi superiori a 7500 euro annui riceverà questa differenza in busta paga. In questo modo, con 40 anni, si potrebbe accumulare un montante di 300mila euro (si veda la grafica in basso).
"Ci saranno più soldi durante la vita lavorativa - spiega Siri - eventualmente disponibili per forme di previdenza integrative - e poi tutti avranno una pensione uguale e dignitosa con il raggiungimento del periodo contributivo. "Il principio è lo stesso della Flat Tax. Tutti percepiranno la stessa pensione, indipendentemente dal reddito. Oggi - spiega ancora Siri - più un lavoratore guadagna, più aumenta il costo del lavoro per il datore, che paga maggiori contributi pensionistici. Con questa riforma, invece, il datore di lavoro pagherà 5mila euro l’anno per ciascun lavoratore indipendentemente dal suo reddito. Oggi il versamento dei contributi è obbligatorio per evitare che lo Stato debba sostenere costi sociali eccessivi.
La riforma mira a minimizzare i costi sociali: sempre meno persone, infatti, scelgono di non lavorare, le casalinghe sono in dimunizione. In sintesi, il costo previdenziale diventa uguale per tutti, il datore di lavoro, grazie al combinato con la Flat Tax, risparmierà sul costo del lavoro e ogni lavoratore avrà una busta paga più consistente nella certezza che, quando andrà in pensione, lo Stato garantirà a tutti una somma dignitosa per vivere".
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Zedde
Pensioni, Poletti chiarirà la portata dello stop alla penalizzazione
Attesa la risposta del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti sulla possibilità di ammettere alla depenalizzazione gli assegni pensionistici liquidati con la decurtazione tra il 2013 ed il 2014.
Kamsin Si svolgerà venerdì l'interrogazione in Commissione Lavoro alla Camera presentata dall'Onorevole Prataviera (Ln) al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, riguardante l'estensione ai trattamenti pensionistici con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2015 dell’esclusione dalle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata, prevista dall’articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015 (5-04899). Lo si apprende dal calendario dei lavori della Commissione Lavoro della Camera diffuso oggi dal Presidente della Commissione, Cesare Damiano.
Com'è noto la recente legge di stabilità ha provveduto alla cancellazione (seppur solo sino al 31 dicembre 2017) del taglio dell'1-2% degli assegni conseguiti con la massima anzianità contributiva prima di aver compiuto i 62 anni. Il beneficio, riguarderebbe, tuttavia solo gli assegni aventi decorrenza successiva al 31.12.2014; mentre la penalizzazione resterebbe a vita sugli assegni già liquidati prima del 1° gennaio 2015 (si stima in circa 25mila i pensionati che tra il maggio 2013 ed il dicembre 2014 sono usciti accettando la riduzione, sono soprattutto donne).
Il testo dell'interrogazione. Per sapere – premesso che:
l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 – cosiddetta Riforma Fornero – ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata – vale a dire ad età inferiore ai 62 anni – in favore di coloro che possono vantare un'anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; in tal caso, però, è applicata una riduzione pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni;
l'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità per il 2015 ha cancellato la predetta penalizzazione del 2 per cento di riduzione per tutti coloro che nel triennio 2015-2017 matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne;
la mancata previsione di un effetto retroattivo del predetto comma 115 della legge di stabilità crea di fatto una sperequazione tra coloro che – a parità di requisiti anagrafici e contributivi – sono andati in pensione nel triennio 2012-2014 avendo subito un taglio all'assegno previdenziale spettante e coloro che andranno in pensione nel triennio a venire;
a parere degli interroganti sarebbe stato opportuno, qualora la mancanza di risorse economiche avesse impedito un effetto retroattivo della norma contenuta nella finanziaria, quantomeno sospendere le penalizzazioni per il triennio 2015-2017 anche nei riguardi di coloro che hanno acceduto alla pensione con 42 anni e 6 mesi se uomini e 41 anni e 6 mesi se donne prima del 2015 –:
se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare con urgenza per sanare quella che appare agli interroganti un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento
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Zedde
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Aspi 2015, stop alla comunicazione del reddito presunto
Per ottenere l'Aspi in un'unica soluzione non si dovrà più dichiarare all'Inps il reddito presunto derivante dalla nuova attività.
Kamsin Regole piu' agevoli per ottenere la liquidazione dell'Aspi o della Mini-Aspi in unica soluzione. Chi intende ottenere l'erogazione del sussidio in via anticipata per intraprendere un'attività di lavoro autonomo non dovrà comunicare all'Inps il suo reddito presunto ma solo l'inizio dell'attività lavorativa. E' quanto ha stabilito l'Inps con la circolare 62/2015.
La vicenda. Secondo la legge 92/2012, i soggetti titolari di Aspi o mini Aspi possono richiederne il pagamento in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa. Per l'accesso alla prestazione bisogna inoltrare un'istanza telematica all'Inps entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile Aspi o mini Aspi e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o parasubordinata o dell'associazione in cooperativa.
Oltre a tale istanza gli interessati devono comunicare all'istituto di previdenza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, sia l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa, nell'anno di riferimento.
La novità. Nella circolare n. 62 di ieri l'Inps fa marcia indietro sollevando, in pratica, gli interessati dalla denuncia del reddito presunto. In considerazione del fatto che l'anticipazione non è più funzionale al sostegno di uno stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e che, piuttosto, assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, l'istituto precisa "che il beneficiario è dispensato dall'effettuare la comunicazione qualora presenti la domanda di anticipazione dell'indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall'inizio dell'attività".
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Boeri apre alla flessibilità: nostra proposta entro l'estate
Ma il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, frena: attenzione a ricalcolare con il contributivo gli assegni già liquidati.
Kamsin Entro l'estate l'Inps formulerà una proposta per tutelare quella fascia di persone tra i 55-65 anni che hanno perso il lavoro e sono ancora lontane dalla pensione. Lo ha spiegato ieri il neo presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a “Otto e Mezzo” (La 7), precisando che nei loro confronti si penserà ad ammortizzatori sociali ad hoc abbinati all'introduzione nell'ordinamento previdenziale pubblico di una maggiore flessibilità in uscita, al prezzo di una decurtazione dell'assegno. Nessun dettaglio in piu', per ora.
Il professore ricorda anche se "ci si concentra su alcune fasce d'età non costa molto. Sono risorse che si possono trovare risparmiando su altri fronti. Ci può fare un'armonizzazione dei sistemi, ci sono grandi asimmetrie, con un'operazione organica, sfruttando ad esempio la legge di Stabilità, "credo si possano trovare risorse importanti". La strada di far andare prima in pensione persone che accettano pensioni più basse è da sperimentare ma "credo si possa fare anche se potrebbero esserci dei problemi con l’Europa".
Per Boeri, l’Italia del resto è di fronte ad un «problema» sul fronte previdenziale legato alla crisi e agli incrementi della speranza di vita «su cui bisogna riflettere, ed è un limite delle riforme fatte durante il governo Monti». Con la crisi «il mercato del lavoro è peggiorato e gli interventi di politica economica hanno ridotto gli ammortizzatori sociali e allungato l'età della pensione, ci sono state alcune generazioni che si sono trovate in difficoltà e su questi bisogna urgentemente intervenire».
Secondo l'economista resta poi sempre in pista l'ipotesi di intervenire sui trattamenti in essere al di sopra di un determinato importo. Una misura di "eguaglianza sociale", ricorda Boeri, da cui si potrebbero trovare risorse per introdurre proprio maggiore flessibilità. Nessuna indicazione però sulla cifra che potrebbe essere considerata come tetto massimo.
Damiano: Le aperture di Boeri e Poletti confermano la bontà del nostro lavoro in Commissione.
E’ positivo il fatto che Poletti e Boeri stiano lavorando sulle pensioni: anche noi lo stiamo facendo e abbiamo sollecitato il Governo, in tempi non sospetti, di mettere in agenda l’argomento” lo dichiara Cesare Damiano (Pd), Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.
“Alla Commissione lavoro della Camera – ricorda Damiano – e’ ripresa la discussione sulle proposte di legge sulla flessibilita’ del sistema previdenziale: faremo le audizioni del ministro Poletti, del Presidente dell’INPS Boeri e delle parti sociali. L’ulteriore allungamento di 4 mesi del requisito per accedere alla pensione, che dal 2016 portera’ quella di vecchiaia dei lavoratori a 66 anni e 7 mesi, dimostra quanto sia insostenibile il sistema. L’aggancio all’aspettativa di vita voluto dal Governo Berlusconi, se non viene corretto, ci portera’ in un futuro non lontano ad aziende popolate da settantenni. Con buona pace del ricambio generazionale. L’idea di Boeri, non nuova, – spiega il Presidente – di ‘tosare’ le pensioni in essere liquidate con il retributivo puo’ essere pericolosa se non si affrontano per prima cosa i privilegi di chi ha goduto di contribuzioni piu’ basse e regole piu’ generose di anticipo pensionistico, magari andando in pensione con l’80% della retribuzione e soli 30 anni di contributi. E’ da li’ che bisogna partire se non di vogliono colpire i soliti noti che hanno gia’ dato piu’ del dovuto” conclude l’esponente Pd.
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Zedde
Naspi 2015, i periodi di cig a zero ore restano "neutri"
Con riferimento alla nuova prestazione NASpI (decorrente dal 1° maggio 2015), il Ministero del lavoro, con comunicato del 20 marzo 2015, precisa che i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (p. es. malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro), immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
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Zedde
Pensioni Privilegiate, termini piu' ampi per presentare la domanda
Una decisione della Corte Costituzionale acclara che il termine di decadenza per presentare domanda di accesso alla pensione privilegiata decorre dal momento in cui si manifesta la malattia.
Kamsin La decorrenza dei cinque anni per inoltrare la richiesta di accesso al trattamento previdenziale in caso di malattie contratte per causa di servizio scatta dal momento del manifestarsi della malattia e non dalla data di cessazione del servizio. Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del 19 marzo 2015, con cui ha dichiarato illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 14 della legge 274/1991, in materia trattamenti pensionistici privilegiati.
Il giudizio, promosso dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, aveva a oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 14 per la parte in cui stabiliva che il termine di decadenza quinquennale per fare richiesta della pensione privilegiata per malattie contratte per cause di servizio dovesse essere calcolata a partire dalla cessazione del servizio. Secondo i ricorrenti, infatti, questo criterio sarebbe stato in conflitto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, ponendosi come discriminatorio nei confronti dei lavoratori la cui, malattia, sempre legata allo stato di servizio, si fosse manifestata dopo i cinque anni.
La Consulta ha accettato questa tesi sottolineando come il «requisito imprescindibile affinché possa essere fatta richiesta per la pensione privilegiata è che l'infermità derivi in modo evidente dal servizio. Secondo la Corte, però, «far decorre il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologle a lunga latenza è da ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione. È, infatti, irragionevole esigere che la domanda di accertamento della dipendenza dell'infermità del servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo della richiesta stessa».
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Zedde
Giustizia, In Gazzetta il decreto sulla non punibilità dei reati "lievi"
I reati caratterizzati da scarsa offensività sociale puniti con la reclusione sino ad massimo di 5 anni potranno essere non piu' perseguibili penalmente. La decisione sarà del giudice.
Kamsin I reati puniti con meno 5 anni di reclusione o solo con la pena pecuniaria potranno, a determinate condizioni, non essere piu' perseguibili penalmente. Dal prossimo 2 Aprile entrerà infatti in vigore il decreto legislativo 28/2015 che da' attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 , in materia di pene detentive non carcerarie, depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio. Il provvedimento introduce , in particolare, nel nostro ordinamento l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, un nuovo istituto che mira alla rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una scarsa gravità.
E' così perseguita la finalità di evitare l'avvio o il proseguimento di giudizi penali - con conseguenti risparmi in termini di economia processuale - laddove la sanzione penale non risulti necessaria; per le persone offese dal reato resta, tuttavia, ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti.
Per la concessione del beneficio ci sono precise condizioni: l'archiviazione potrà essere infatti concessa solo con riguardo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva. Inoltre la non punibilità opererà quando l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.
La disciplina introdotta non prevede però alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità dovendo essere comunque il giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione.
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