Una decisione della Corte Costituzionale acclara che il termine di decadenza per presentare domanda di accesso alla pensione privilegiata decorre dal momento in cui si manifesta la malattia.
Kamsin La decorrenza dei cinque anni per inoltrare la richiesta di accesso al trattamento previdenziale in caso di malattie contratte per causa di servizio scatta dal momento del manifestarsi della malattia e non dalla data di cessazione del servizio. Lo ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 43 del 19 marzo 2015, con cui ha dichiarato illegittimità costituzionale del primo periodo dell'art. 14 della legge 274/1991, in materia trattamenti pensionistici privilegiati.
Il giudizio, promosso dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, aveva a oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 14 per la parte in cui stabiliva che il termine di decadenza quinquennale per fare richiesta della pensione privilegiata per malattie contratte per cause di servizio dovesse essere calcolata a partire dalla cessazione del servizio. Secondo i ricorrenti, infatti, questo criterio sarebbe stato in conflitto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, ponendosi come discriminatorio nei confronti dei lavoratori la cui, malattia, sempre legata allo stato di servizio, si fosse manifestata dopo i cinque anni.
La Consulta ha accettato questa tesi sottolineando come il «requisito imprescindibile affinché possa essere fatta richiesta per la pensione privilegiata è che l'infermità derivi in modo evidente dal servizio. Secondo la Corte, però, «far decorre il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità dalla data di cessazione del servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologle a lunga latenza è da ritenersi in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione. È, infatti, irragionevole esigere che la domanda di accertamento della dipendenza dell'infermità del servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo della richiesta stessa».
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