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Pensioni, sequestro preventivo limitato ad un quinto
La sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 12541 del 2014 ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per reati commessi contro la pubblica amministrazione può essere consentito solo nei limiti del quinto dell'importo della pensione.
La questione era nata dal sequestro preventivo disposto nei confronti di un pensionato titolare di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento pari alla somma ritenuta indebitamente erogata nella sua totalità. I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della Pubblica Amministrazione di appartenenza è consentito esclusivamente dei limiti del quinto.
I giudici osservano anche che il DPR 180/1950 nel prevedere l'insequestrabilita', l'impignorabilita' e l'incedibilita' degli stipendi dei pubblici dipendenti, ha esteso tali misure anche nei confronti dei titolari di reddito da pensione. I giudici hanno pertanto annullato il provvedimento di sequestro limitatamente ai quattro quinti sugli importi maturati dalla data del sequestro e sui ratei maturandi delle pensioni.
Cedolare secca, ecco le modalità per fruire dell'opzione
L'aliquota ridotta decisa dal governo si applica ai canoni percepiti negli anni 2014 2017 automaticamente
Nel decreto casa 2014 è stato confermato il taglio dal 15 al 10 per cento della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Cerchiamo dunque di approfondire quali sono i soggetti che potranno effettivamente godere di questo beneficio e quali adempimenti dovranno effettuare.
Innanzitutto va precisato che lo sconto fiscale sarà automatico per tutti proprietari di casa che hanno già applicato la cedolare secca sugli affitti convenzionati. In tal caso la riduzione del prelievo si applicherà su tutti i canali percepiti dal 2014 al 2017 senza che il propetario di casa debba effettuare nuovi adempimenti amministrativi.
Coloro invece che hanno già stipulato un contratto a canone concordato senza però avere optato per la cedolare secca dovranno verificare di non avere detrazioni fiscali che limiterebbero i benefici della tassa piatta e quindi optare per la cedolare entro il termine per il pagamento annuale dell'imposta di registro utilizzando il modello 69 oppure il nuovo modello Rli. In questo caso il proprietario dovrà ricordarsi di inviare all'inquilino prima della di impedimento una raccomandata contenente l'avviso di applicazione della cedolare secca e della rinuncia dell'aggiornamento del canone.
E' chiaro invece che qualora il proprietario abbia in corso un contratto a canone libero è improbabile che la riduzione della cedolare secca dal 10 al 15 per cento possa rendere conveniente un passaggio al canone concordato.
I proprietari che vogliono invece stipulare ex novo un contratto d'affitto in cedolare dovranno verificare prima di tutto che l'appartamento in oggetto sia individuato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa individuato nell'elenco ufficiale stilato dal Cipe disponibile presso il sito internet di Confedilizia; quindi dovranno siglare con il conduttore un contratto a canone concordato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998.
La durata di tale contratto sarà di 3 anni prorogabili di altri 2, il canone mensile sarà compreso in quella forchetta di prezzo individuata negli accordi firmati a livello territoriale tra le sigle della proprietà edilizia e i sindacati degli inquilini. Con il regime convenzionato, lo si ricorda, il proprietario dovrà verificare i rendimenti anche alla luce degli importi da corrispondere al comune in materia di Imu e tasi per comprendere quale sarà il vantaggio conseguibile con il regime convenzionato e con la cedolare.
Quanto al regime fiscale il nuovo contratto potrà immediatamente godere della tassa piatta utilizzando per la registrazione il modello Siria telematico oppure in alternativa il modello 69 cartaceo o il nuovo Rli.
Inps: pochi i risparmi da un taglio degli assegni di invalidità
Conti avvisa: “Non contate sui tagli agli invalidi. I risparmi sarebbero irrisori ma ci sarebbero forti conseguenze sociali”.
L'lnps avverte il governo Renzi che da una revisione della spesa sulle indennità di invalidità non ci saranno risparmi consistenti ma serie conseguenze politiche e sociali. Dalla revisione della spesa previdenziale e assistenziale l’esecutivo Renzi conta invece di ottenere 3,8 miliardi in tre anni.
Ma l’Inps boccia almeno il fronte dei tagli all’assistenza. Nel comunicato di Vittorio Conti, Commissario Straordinario dell’Istituto previdenziale, si legge che sui falsi invalidi, infatti, negli ultimi cinque anni sono stati realizzati «tutti i possibili controlli straordinari». Non è possibile quindi individuare da questo fronte ulteriori risparmi consistenti anche se l’Inps continuerà a fare il suo compito.
Molto critica anche la possibilità, ventilata dal Commissario alla speding review, Carlo Cottarelli, di legare la percezione dell'assegno di accompagnamento al livello del reddito: “se da un lato la misura potrebbe avere un valore di equità, dal punto di vista dei risparmi, per ottenere effetti economici significativi, si dovrebbe cancellare dagli aventi diritto tutti i redditi superiori ai 30 mila euro annui. E valutato il basso livello dei servizi offerti alle famiglie con disabili la scelta politica sarebbe difficile e socialmente non sostenibile” ha affermato Conti.
Inps, Conti: basta tagli o saranno a rischio i servizi per i cittadini
Il Commissario straordinario Vittorio Conti avverte: Altri tagli all'Inps incideranno sui livelli di servizio per la cittadinanza.
Il commissario straordinario dell'Inps, Vittorio Conti, in audizione alla commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di provvidenza ha fatto presente che a giugno si completerà la nascita della super-Inps, l'ente nato dalla fusione di Inps ed Inpdap avviata all'indomani dell'approvazione del decreto legge 201/2011. Ed entro marzo l'ente previdenziale chiuderà il piano industriale 2014-2016: "Stiamo rifocalizzando, dal mese prossimo sarà avviata la vera e propria integrazione che pensiamo di concludere entro fine giugno" ha precisato il Commissario.
Vittorio Conti ha sottolineato la straordinaria forza dell'Inps nel tenere fede al proprio ruolo pur in ottemperanza «stretta e rigorosa» delle spese di funzionamento e del blocco del turnover. Tuttavia il Commissario avverte: altri tagli porterebbero "l'istituto a una situazione limite nella quale non sarebbe più possibile sfruttare ulteriori margini senza incidere sui livelli di servizio per la cittadinanza".
Nel documento consegnato da Conti si legge che "la riduzione delle spese di funzionamento pari a 515,7 milioni da riversare annualmente in entrata al bilancio annuale dello Stato, unita alle norme che prevedono una riduzione del 20% degli uffici dirigenziali e del 10% della spesa complessiva relativa al numero in organico di personale non dirigenziale, portano per il prossimo triennio a uno scenario nel quale si è sostanzialmente raggiunto il limite massimo di produttività pro capite media mensile del personale".
Conti quindi avvisa le forze politiche e il governo a non ridurre ulteriormente il bilancio dell'Inps: sussiste "una oggettiva difficoltà a tendere al mantenimento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, connessa soprattutto all' aumento delle giacenze e al prolungamento dei tempi di risposta". Per Conti "non è possibile garantire efficienza se non si dispone di un turnover funzionale a una struttura di queste dimensioni. All'ente deve essere garantito un flusso di ingresso di nuove risorse umane, perché, non c'è rivoluzione informatica che possa sostituire quella del personale".
Il Commissario Conti stima il fabbisogno di personale dell'Inps in circa 2.500 unità, cui l'inserimento dei primi 500, in base all'attuale quadro normativo e alle previsione di uscita del personale, potrebbe dare una parziale copertura. Chiaro il riferimento alle voci di una spending review che darebbero un ulteriore riduzione del personale Inps ed Ex-Inpdap. Conti ricorda comunque come l'organizzazione dell'ente sia in cima alle sue attenzioni: "in materia di organizzazione il primo obiettivo sarà completare l'integrazione degli enti soppressi, iniziato a gennaio 2012. Andremo a razionalizzare per evitare ridondanze, vuoti di competenza e privilegi" ha concluso il Commissario.
Decreto lavoro 2014, via libera alla semplificazione dell'apprendistato e al DURC online
Nell'apprendistato salta la forma scritta del piano formativo e sarà garantito uno sconto retributivo sulle ore di formazione. Via libera anche al Durc Smaterializzato e a nuovi fondi per i contratti di solidarietà.
Tra le misure che sono entrate oggi in vigore con il decreto legge 34/2014 c'è una nuova regolamentazione semplificatoria che riguarda il contratto di apprendistato. Le nuove norme prevedono l'abolizione della forma scritta del progetto formativo e il limite di assunzione di apprendisti al termine del contratto per effettuare nuove assunzioni, la disciplina sino a ieri in vigore prevedeva che per assumere nuovi apprendisti le imprese debbano infatti confermare i precedenti nella misura del 30% (50% dal 2015).
Viene abolito anche l'obbligo, per il datore di lavoro, di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l'offerta formativa pubblica, che diventa quindi discrezionale. Con questa modifica, gli 8 giorni di formazione pubblica interna o esterna all'azienda nell'arco del triennio da svolgersi tendenzialmente nella fase di avvio del rapporto lavorativo, diventano pertanto facoltativi.
Sempre con riferimento al contratto di apprendistato le ore di formazione verranno inoltre pagate solo per il 35% della retribuzione prevista dal livello contrattuale di inquadramento. Si tratta questa di una importante novità che potrebbe far crescere quel programma sperimentale varato dal decreto Carrozza di cui si attende ancora la pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione.
Durc Smaterializzato - Il decreto legge 34/2014 ha anche disposto che la verifica della regolarità contributiva di un'azienda nei confronti dell'Inps, INAIL e Cassa Edile potrà essere effettuata online in tempo reale. L'esito in questo caso avrà una validità di 120 giorni e sostituirà il vecchio DURC. In pratica si tratta di una smaterializzazione del DURC che dovrebbe agevolare le imprese nei rapporti con la Pa. Per l'entrata in vigore della novità sarà necessario però attendere un decreto interministeriale (previsto entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge) che definisca le modalità di verifica.
Contratti di solidarietà - Le novità del decreto lavoro non si fermano qui.Il governo ha anche previsto l'innalzamento della dote dei contratti di solidarietà di altri 15 milioni di euro annui che si sommano ai 50 milioni già stanziati con la legge di stabilità 2014. Le risorse potrebbero essere impiegate per sbloccare la vertenza in corso con l'Electrolux. Le imprese beneficiarie saranno individuate da un decreto interministariale.
Le altre misure sul mercato del lavoro saranno introdotte nei prossimi mesi. L'esecutivo infatti ha scelto la strada di utilizzare un disegno di legge delega per attuare le altre misure contenute nel cosidetto jobs act, come l'ipotesi di introdurre il contratto unico a tutele crescenti, la riforma degli ammortizzatori sociali e la sperimentazione del compenso orario minimo da applicare a tutti i dipendenti. Riforme che evidentemente richiederanno tempi assai più lunghi prima di vedere la luce.
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Congedo straordinario, il congedo è unico anche in presenza di due figli
In talune circostanze anche laddove il ricovero del figlio avvenga a tempo pieno presso la struttura ospedaliera o in case di cura private che assicurano l'assistenza continua, è possibile riconoscere al genitore lavoratore dipendente il diritto a fruire dei congedi straordinari retribuiti.
La legge infatti esclude attualmente la possibilità di fruire del congedo straordinario retribuito qualora il familiare risulti ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o in case di cura private. Eppure la regola è soggetta ad un temperamento in talune circostanze. Vediamo quali.
In primo luogo la fruizione del congedo straordinario retribuito può essere concessa quando il disabile sia un minore che ha bisogno che il genitore stia fisicamente a lui vicino e faccia dunque parte sostanzialmente di un piano terapeutico volto alla riabilitazione del minore. Una ulteriore circostanza si ha quando il disabile è in uno stato vegetativo o in una situazione terminale oppure se deve uscire dal ricovero perchè è stato autorizzato a svolgere visite e terapie esterne. Infine il congedo straordinario può essere ulteriormente concesso quando sia la stessa struttura sanitaria in cui è ricoverato il minore a richiedere la presenza del genitore.
In tali circostanze il genitore è sempre ammesso alla fruizione del congedo straordinario. Il beneficio può essere concesso fino massimo di due anni di assenza dal lavoro e può essere fruito sia in un unico periodo che frazionato in più momenti in base alle esigenze dell'assistito. Se i figli in condizione di grave disabilità sono due il genitore però può avere diritto ad un solo congedo. Il congedo in altri termini resta sempre unico in quanto non può essere raddoppiato in modo che il genitore fruisca di un periodo di assenza dal lavoro per 4 anni.
Il genitore può comunque assistere i due figli prendendo nel complesso un anno per uno e un altro anno per l'altro figlio; o comunque può stabilire una diversa ripartizione secondo l'effettiva necessità dei disabili e dei familiari. Tuttavia resta sempre insuperabile il tetto dei due anni.
Solamente laddove il genitore che ha già fruito del congedo per un figlio venga a mancare o diventi egli stesso invalido l'altro genitore, sempre che rispetti le condizioni richieste dalla legge, può usufruire di un periodo intero di congedo per il secondo figlio raggiungendo 4 anni complessivi di congedo.
Straordinario in nero, doppia sanzione per il datore
Il mancato rispetto delle regole sul prospetto paga è sanzionato a parte rispetto all'inadeguatezza della maggiorazione versata. Se il datore di lavoro paga lo straordinario in nero, rischia di incappare in una doppia sanzione: la prima è quella inerente il mancato rispetto di quanto dettato dagli articoli 1 e 3 della legge 4/1953 sul prospetto paga; l'altra scaturisce dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003.
È quanto ha precisato il ministero del Lavoro con la nota 2642 del 6 febbraio 2014, dedicata al regime sanzionatorio applicabile per la corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario «fuori busta».
In base alla legge 4/1953, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con indicazione delle trattenute operate.
Questa disposizione consente al lavoratore di verificare gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro. In seguito, il Dlgs 66 del 2003 ha previsto che le ore di lavoro straordinario devono essere non solo computate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro. La contrattazione collettiva può anche consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, il lavoratore usufruisca di riposi compensativi.
La finalità della norma è quella di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.
In realtà, entrambi gli obblighi erano già stati dettati dal Rdl 692 del 1923, secondo il quale si doveva computare a parte il lavoro straordinario e retribuirlo «con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi».
Ma veniamo alle sanzioni: in pratica, se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo «a parte» nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, viola l'articolo 5, comma 5, del Dlgs 66/2003 ed è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro (se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si è verificato nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro). Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario «fuori busta», consegnando quindi al dipendente un prospetto paga infedele, viola quanto disposto dalla legge 4/1953 ed è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.
La nota ministeriale ha precisato che – quando lo straordinario è pagato «fuori busta» – va applicata la sanzione prevista dalla legge del 1953. Se però emerge che sono state corrisposte maggiorazioni retributive inferiori rispetto a quelle previste dai Ccnl, scatta anche la violazione prevista dal Dlgs 66/2003 e si applicano quindi due sanzioni.
Il Decreto lavoro 2014 è legge. Ecco le novità sui contratti a termine
Gli obblighi di interruzione di 10 o 20 giorni verranno solo in caso di nuova assunzione di lavoratori.
Il decreto legge che modifica la disciplina dei contratti a termine è legge. E' stato infatti pubblicato ieri in GU il Dl 34/2014 recante "disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese".
Il testo del decreto è in linea con quanto anticipato nei giorni scorsi da Poletti e dal ministero del Lavoro: il datore di lavoro potrà sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
E' previsto un limite numerico per i contratti a tempo pari al 20 per cento rispetto all'organico complessivo dell'azienda ad eccezione delle aziende con meno di 5 dipendenti che potranno sempre stipulare un contratto a tempo determinato. Il limite del 20% può essere superato secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Nei giorni scorsi il Ministero del lavoro ha anche chiarito che non ci saranno più intervalli nel caso di proroga del contratto a termine acausale. Via Veneto ha precisato che gli stop and go di 10, 20 giorni varranno solo per le successioni dei contratti a termine e non quindi per il nuovo regime di proroghe libere fissato in otto volte massimo nei 36 mesi nel Dl 34/2014.
Con questa precisazione le imprese potranno sempre prorogare il rapporto di lavoro in corso di svolgimento fino ad un massimo di 8 volte nei 3 anni di durata massima del rapporto. In pratica la proroga scatterà subito senza che il datore dovrà rispettare intervalli di tempo di 10 o 20 giorni di attesa (a seconda se il contratto dura fino a 6 mesi o oltre). Il datore dovrà solo soddisfare una condizione per il rinnovo, cioè il fatto che la proroga si riferisca la stessa attività lavorativa per il quale il contratto è stato inizialmente siglato.
Lo stop and go invece continuerà a dover essere rispettato in caso di successione dei rapporti a tempo. Quindi le imprese dovranno rispettare intervalli solo in caso di nuova assunzione.
Esubero statali, tre le ipotesi di Cottarelli
Ottomila dipendenti pubblici potrebbero essere accompagnati alla pensione, 16 mila rischiano invece il trasferimento.
Statali è tempo di fare le valigie. Almeno secondo le intenzioni del commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli che negli scorsi giorni ha presentato il piano straordinario per ridurre la spesa pubblica che colpirà in modo significativo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il piano conferma come il pubblico impiego sia uno dei principali punti oggetto dei possibili tagli alla spesa. Nelle slide messe a punto da Cottarelli gli esuberi nelle pubbliche amministrazioni potrebbero raggiungere anche le 85 mila unità; la cifra, in realtà, è stata subito disconosciuta da Renzi e dal Ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia che si sono affrettati a precisare che non saranno adottati provvedimenti di questa portata. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, "le bozze sono solo bozze." Insomma per il governo il dossier Cottarelli va considerato solo come una base di lavoro, un punto di partenza. Ma che ci sarà un provvedimento sul pubblico impiego nessuno lo nega.
I numeri degli esuberi, secondo il governo, saranno molto più bassi e già la prossima settimana saranno resi noti in una versione rivista del dossier Cottarelli. Che poi, nella sua versione definitiva, diventerà parte integrante del prossimo Documento di economia e finanza atteso entro i primi di Aprile. Al ministero dell'Economia in effetti si sono fatti altri numeri frutto, evidentemente, di una ricognizione più prudenziale che parlano di circa 24 mila esuberi.
A rischiare sono soprattutto dipendenti dell'Inps (3.300 esuberi tra impiegati e dirigenti) quelli dei ministeri del Lavoro, dello Sviluppo, dell'Agricoltura, Difesa, Ambiente, Salute ed Infrastrutture e dipendenti di Aci, Istat e Enac che potrebbero essere sfoltiti di 1.200 unità.
Ma a parte le cifre che possono essere diverse a seconda di come si effettuano le ricognizioni sul personale in eccesso, Cottarelli vorrebbe rendere soprattutto più incisivo il meccanismo per la gestione del personale dichiarato in esubero. Chi è più prossimo alla pensione (8.000 persone secondo le stime del Mef) verrebbe collocato in prepensionamento; gli altri (circa 16.000 dipendenti, se le stime del Mef fossero confermate) entrerebbero in una mobilità forzata in un ufficio locale all'interno della parte regione di residenza. I lavoratori che non accettano la mobilità forzata avrebbero una riduzione dello stipendio di circa il 20-30% per due anni in attesa di trovare un nuovo lavoro. Poi il licenziamento.
In alternativa Cottarelli propone incentivi all'uscita finanziati una tantum dallo stato con il collocamento in disponibilità. Uno stipendio più basso ma con i contributi previdenziali assicurati e un taglio tra l'8 e il 12 per cento degli stipendi dei dirigenti apicali e di prima fascia con parte della retribuzione legata ai risultati.
Il Ministero dell'Economia però sta anche lavorando ad un terzo piano. Quello di creare una specie di fondo di solidarietà come già accade per i dipendenti bancari in esubero che accompagni gli interessati per un certo periodo in attesa che trovino una diversa occupazione. I dipendenti pubblici potrebbero fruire, in questo modo, di una specie di assegno straordinario di sostegno al reddito in attesa di essere reimpiegati nel settore privato o pubblico creando, eventualmente, una sorta di agenzia di collocamento per i dipendenti statali.
Cottarelli, rispunta il tetto di reddito per le indennità di invalidità
Nel dossier del commissario Cottarelli spunta l'ipotesi di introdurre un vincolo di reddito per l'indennità di accompagnamento.
Il rapporto della spesa per le prestazioni agli invalidi civili, pensioni di invalidità ed indennità di accompagno diffusi dall'Inps parlano abbastanza chiaro. Complessivamente la spesa per l'accompagno vale infatti 12 miliardi mentre quella destinata alle pensioni di invalidità vale oltre 3 miliardi. Negli ultimi anni le verifiche si sono inasprite con il coinvolgimento dell'Inps e delle strutture territoriali del Ministero del lavoro e della sanità consentendo il risparmio di alcuni denari ma la spesa su questo fronte resta comunque molto elevata.
Cottarelli ipotizza oltre ad una intensificazione dei controlli, anche l'introduzione di un limite di reddito per quanto riguarda le indennità di accompagnamento fissato a 30mila euro per i redditi individuali e a 45mila euro per quelli familiari. Secondo il dossier elaborato dal Commissario da questa misura si potrebbero ottenere 100 milioni il prossimo anno e 200 nel 2016, cifre chiaramente ben più consistenti se si decidesse di intervenire non solo sui trattamenti ancora da erogare ma anche su quelli già in essere.
In realtà come hanno ricordato esponenti del governo e lo stesso Cottarelli, tutte le decisioni su questa delicata materia dovranno essere assunte a livello politico dal governo Renzi e dalla maggioranza che lo sostiene. Non è affatto scontato che questa ipotesi possa passare dato che il governo Letta, nel dicembre dell'anno scorso, aveva tentato di presentare una misura analoga indicando dei limiti di reddito leggermente meno severi di quelli ipotizzati oggi. La proposta suscitò moltissime polemiche e proteste e fu rapidamente cancellata dal testo della legge di stabilità. Bisognerà quindi ora comprendere se il clima politico è cambiato e se si vuole intervenire sulla questione.