La sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 12541 del 2014 ha affermato che il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per reati commessi contro la pubblica amministrazione può essere consentito solo nei limiti del quinto dell'importo della pensione.
La questione era nata dal sequestro preventivo disposto nei confronti di un pensionato titolare di pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento pari alla somma ritenuta indebitamente erogata nella sua totalità. I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente del controvalore di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della Pubblica Amministrazione di appartenenza è consentito esclusivamente dei limiti del quinto.
I giudici osservano anche che il DPR 180/1950 nel prevedere l'insequestrabilita', l'impignorabilita' e l'incedibilita' degli stipendi dei pubblici dipendenti, ha esteso tali misure anche nei confronti dei titolari di reddito da pensione. I giudici hanno pertanto annullato il provvedimento di sequestro limitatamente ai quattro quinti sugli importi maturati dalla data del sequestro e sui ratei maturandi delle pensioni.