Rossini V
Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it.
Esodati, confermata la possibilita' di cumulare le salvaguardie
Venerdì, 05 Ottobre 2012Pensioni, il nuovo decreto di prolungamento del sostegno al reddito
Giovedì, 04 Ottobre 2012Sono nato a novembre 1955. Il 27/02/2010 a seguito di un accordo tra sindacati azienda e ministero del lavoro, sono stato licenziato, e dopo due mesi e mezzo di preavviso, il 23/05/2010 ho cominciato a percepire l'assegno di mobilità. Maturerò 40 di contributi il 31 marzo del 2013 e finisco la mobilità il 22/05/2013. L'inps non mi ha inviato nessuna comunicazione ed oggi 3 ottobre sono andato a chiedere spiegazioni, ma a parte l'aver ricevuto la richiesta del mio inserimento nella lista degli esodati da parte del patronato, all'inps di Guidonia, mi hanno riferito che hanno tempo fino a dicembre per stilare la lista. A parte il fatto che credo di possedere tutti i requisiti per essere salvaguardato ma gli uffici inps non dovevano fare una prima stesura della lista entro settembre come dettato dal Messaggio 12196 del 20-07-2012.
Una seconda domanda riguarda l'ultimo decreto firmato dal Ministro Fornero, relativo alla copertura economica per gli esodati, collocati in mobilità fino al 30/04/2010, che restano senza reddito a seguito dell'allungamento delle finestre ad un anno. Io ci rientro?.
La data da prendere in considerazione è quella del licenziamento o la data di effettiva percezione dell'assegno di mobilità?, Se fosse la seconda ipotesi sari fuori? Roberto
Si conferma il possesso dei requisiti per essere incluso nella salvaguardia. La lista definitiva dei 65mila salvaguardati sarà pronta non prima di Dicembre secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi tempi dall'Inps.
Quanto al recente decreto firmato sulla base di quanto disposto dall'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010, si ricorda che i lavoratori interessati dal prolungamento dell'assegno per il periodo di slittamento tra le vecchie e le nuove finestre mobili sono coloro che sono stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 Aprile 2010 (nonchè per i lavoratori titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore al 31 Maggio 2010) e che non sono rientrati nella graduatoria delle 10 mila unità salvaguardate rispetto alle nuove decorrenze in vigore dal 1° Gennaio 2011 (perchè hanno risolto il rapporto di lavoro successivamente al 30 Ottobre 2008).
E' presto tuttavia per sapere se il decreto copra la posizione in oggetto in quanto il documento non è ancora reperibile in modo ufficiale. Il precedente decreto, il numero 63655 del 5 Gennaio 2012, aveva infatti coperto solo 677 lavoratori che maturavano la pensione con le vecchie regole di decorrenza entro il 31.12.2011. Può darsi quindi che questo provvedimento copra solo i lavoratori dell'anno 2012 e che sia necessario un ulteriore provvedimento per chi, come il lettore, avrebbe maturato il requisito nel corso dell'anno 2013.
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
14 Febbraio 2012 - Articolo 6, comma 2-ter e 6-bis introdotti dalla
legge di conversione numero 14 del 24 Febbraio 2012
al decreto legge numero 216 del 29 Dicembre 2011
14 Marzo 2012 - Circolare Inps numero 35 del 14 Marzo 2012
1 Giugno 2012 - Decreto Interministeriale Fornero del 1° Giugno 2012 sui lavoratori salvaguardati
6 Luglio 2012 - Articolo 22 DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge
numero 135 del 7 Agosto 2012 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata; b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta'; c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012)), che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ((, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,)), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
20 Luglio 2012 - Messaggio Inps numero 12196 del 20 Luglio 2012
31 Luglio 2012 - Circolare del Ministero del lavoro numero 19 del 31 Luglio 2012
9 Agosto 2012 - Messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012
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Concorso scuola: ammessi anche i non abilitati
Mercoledì, 03 Ottobre 2012Vvolevo dei chiarimenti se e' possibile.Vorrei partecipare al concorso scolastico,mi sono diplomata all'Istituto Magistrale nel 1989,e poi allISEF dell'Aquila nel 1994,vivo in Abruzzo in provincia di Pescara,sono gia'iscritta nelle graduatorie in terza fascia,(INFAZIA_ELEMENTARE_---MEDIE E SUPERIORI(per ed.fisica) ho fatto anche delle supplenze. Con questi titoli posso partecipare?poi e' vero che in Abruzzo non c'e' concorso per ed. fisica?
La risposta è positiva. Anche se in generale il concorso è riservato al personale docente abilitato (si ricorda che l'abilitazione può essere ottenuta tramite un precedente concorso – l’ultimo è stato fatto nel 1999 – oppure tramite le speciali scuole di formazione per l’insegnamento, le Sis, o attraverso i percorsi speciali di formazione) l'articolo 2, comma 3 del bando consente la partecipazione anche ai soggetti non abilitati a condizione, tra l'altro, che al 22 Giugno 1999 avessero conseguito - con specifico riguardo all'Isef - il relativo diploma. Per la classe A029, educazione fisica, il bando non assegna tuttavia posti nella Regione Abruzzo. La tabella dei posti disponibili è scaricabile qui.
Di seguito le parti del decreto con tutti i requisiti di ammissione alle prove di selezione.
Art 1 Concorso: posti, cattedre e organizzazione
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonche’ di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’individuazione dei vincitori, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art.2 Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purche’ riconosciuti con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresi’ ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano gia’ in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche’ i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi’ applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono altresi’ possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espletera’ solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 3 Domanda di ammissione: termine e modalita’ di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 possono concorrere per uno o piu’ posti ovvero per una o piu’ classi di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione prescelta ai sensi del comma 1, un’unica domanda con l’indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalita’ diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati possono accedere alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
5. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano gia’ registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorita’ Consolare Italiana, secondo le apposite istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest’ultima Autorita’ attesta la veridicita’ dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente Ufficio scolastico regionale, che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico regionale, per il tramite della predetta Autorita’ Consolare Italiana, i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. E’ comunque ammessa la possibilita’ di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.
6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilita’ e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all’articolo 2, nonche’ dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita’ di merito o a parita’ di merito e titoli, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le variazioni; l’Amministrazione non assume responsabilita’ per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente;
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico regionale oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La certificazione puo’ essere inviata anche a mezzo fax e le modalita’ di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k) di non prestare servizio in qualita’ di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell’articolo 2, con l’esatta indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui e’ stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresi’ indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
n) i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12, previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione 21 settembre 2012, n. 81;
o) il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, se posseduto, con l’indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico ovvero accademico in cui e’ stato conseguito;
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola primaria;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita’ e con le modalita’ di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte.
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Concorso insegnanti 2012: i requisiti di ammissione
Mercoledì, 03 Ottobre 2012In merito ai nuovi concorsi , mi sembra che io non possa partecipare visto che mi sono laureato nel 2005. Ho visto che il termine era 2002-2003 se non erro.
Mi confermate cio' ? Alberto
E' corretto. Il bando di concorso ammette solo i laureati che abbiano conseguito il relativo titolo entro l'anno accademico 2002-2003 se si tratta di corso di studi quinquennale oppure entro il 2001-2002 se si tratta di piano di studi quadriennale.
Di seguito le parti del decreto con tutti i requisiti di ammissione alle prove di selezione.
Art 1 Concorso: posti, cattedre e organizzazione
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonche’ di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. I direttori generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’individuazione dei vincitori, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art.2 Requisiti di ammissione
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero purche’ riconosciuti con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresi’ ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano gia’ in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche’ i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi’ applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono altresi’ possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio scolastico regionale competente espletera’ solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 3 Domanda di ammissione: termine e modalita’ di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in una sola regione.
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 possono concorrere per uno o piu’ posti ovvero per una o piu’ classi di concorso. In tal caso sono tenuti a presentare, nella regione prescelta ai sensi del comma 1, un’unica domanda con l’indicazione dei posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalita’ diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati possono accedere alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
5. I candidati residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano gia’ registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorita’ Consolare Italiana, secondo le apposite istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest’ultima Autorita’ attesta la veridicita’ dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente Ufficio scolastico regionale, che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal medesimo Ufficio scolastico regionale, per il tramite della predetta Autorita’ Consolare Italiana, i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. E’ comunque ammessa la possibilita’ di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2.
6. Nella domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilita’ e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal citato dPR n. 487 del 1994, dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all’articolo 2, nonche’ dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita’ di merito o a parita’ di merito e titoli, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le variazioni; l’Amministrazione non assume responsabilita’ per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del concorrente;
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico regionale oppure a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La certificazione puo’ essere inviata anche a mezzo fax e le modalita’ di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k) di non prestare servizio in qualita’ di insegnante con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell’articolo 2, con l’esatta indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui e’ stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresi’ indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo;
n) i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12, previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione 21 settembre 2012, n. 81;
o) il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno, se posseduto, con l’indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico ovvero accademico in cui e’ stato conseguito;
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola primaria;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita’ e con le modalita’ di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte.
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Esodati, come si accede alla salvaguardia
Mercoledì, 03 Ottobre 2012Nel Luglio 2010 sono stato licenziato causa crisi del settore saccarifero e riduzione del personale, accordi a livelli ministeriali/sindacali/societari. Da Novembre 2010 fino a Ottobre 2013 sono iscritto nelle liste di Mobilita',percependo un piccolo importo mensile. Sono nato il 3 Agosto 1956 e a fine 2012 avro' 56 anni e 4 mesi di eta' e 35 anni e 26 settimane di anzianita'. Faccio presente che l'Inps mi ha autorizzato al pagamento dei contributi volontari dopo la fine della Mobilita'. Credo di non poter rientrare fra i primi 65000 salvaguardati, posso sperare negli ulteriori 55000?. Le chiedo anche se le voci, riguardante la possibilita' di andare in pensione con 58 anni e 35 di contributi sono veritiere? Daniele Neri
La risposta è negativa anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 22 del Dl 95/2012. Ciò in quanto non matura i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Non si ritiene possibile altresì l'inclusione nell'insieme dei prosecutori volontari perchè questi devono avere alla data del 6 Dicembre 2011 almeno un contributo accreditato o accreditabile per accedere alla salvaguardia. Circostanza che, evidentemente, non si verifica nel caso di specie.
Si ricorda che per effetto dell'articolo 22 del Dl 95/2012 che ha esteso la salvaguardia ad ulteriori 55 mila lavoratori la situazione per i lavoratori in mobilità viene ad essere suddivisa in due distinte categorie: coloro inclusi nel gruppo dei 65mila lavoratori e coloro inclusi nel nuovo gruppo dei 55mila. In sintesi quindi i soggetti in mobilità sono in possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole se si trovano in una di queste due condizioni:
A) ha cessato l'attività lavorativa entro il 4.12.2011 sulla base di accordi stipulati (anche non in sede governativa) entro il 4.12.2011 e matura il requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei lavoratori in mobilità appartenenti al gruppo dei "65mila"; Art. 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011 e DM Fornero del 1° Giugno 2012).
B) ha stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011 e matura il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. (Si tratta dei cd. "esodandi" appartenenti al gruppo dei "55mila"; articolo 22, Dl 95/2012). Ricordo che per questo secondo gruppo (i 55mila) si attende la pubblicazione di un nuovo decreto del ministero entro metà ottobre.
In Parlamento inizia questo mese una discussione sul progetto di Riforma Damiano (DDL 5103) che potrebbe effettivamente intervenire sulle regole di pensionamento e sulla salvaguardia. E' presto tuttavia per parlarne.
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sull'evoluzione della disciplina normativa della materia
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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6 Dicembre 2011 - Art 24, comma 14 del decreto legge numero 201 del
6 Dicembre 2011 come convertito dalla legge numero 214/2011
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 ; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio. e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
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