Redazione

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Pubblichamo di seguito la Circolare Inps numero 76 dell'8 Maggio 2013 relativa al coordinamento delle operazioni di salvaguardia dei cd. lavoratori esodati

OGGETTO:

Riepilogo e coordinamento delle disposizioni normative relative alla c.d. Prima, Seconda e Terza Operazione Salvaguardia

SOMMARIO:

Si riepilogano le disposizioni riguardanti le tre Operazioni della c.d. Salvaguardia intervenute fino ad oggi che consentono, a determinate tipologie di lavoratori, l’accesso alla pensione secondo le regole previgenti la Riforma pensionistica Monti – Fornero, con l’illustrazione degli aspetti più problematici emersi in sede di attuazione.

 INDICE:

1.    Premessa

2.    Prima Salvaguardia (c.d. salvaguardia 65.000). articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011

2.1.  Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia

2.2.  Stato delle lavorazioni

3.     Seconda Salvaguardia (c.d. salvaguardia 55.000). articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012

3.1.  Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia

3.2.  Stato delle lavorazioni

4.      Aspetti particolari comuni alla salvaguardia 65.000 e 55.000

4.1.  Accertamento sussistenza requisiti per l’accesso alla salvaguardia

4.2.  Adeguamento alla speranza di vita. Particolari applicazioni.

4.3.  Rioccupazione successiva all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla cessazione dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo

5.     Terza Salvaguardia (c.d. salvaguardia 10.130). articolo 1, commi 231 e ss., della legge n. 228 del 2012

5.1.  Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia

5.2.  Aspetti particolari della Salvaguardia 10.130

1.  PREMESSA

Come è noto, l’art. 24 del decreto legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, nuove regole in materia di trattamenti pensionistici modificando, tra l’altro, i requisiti per il diritto ai trattamenti medesimi (v. in proposito circolare n. 35 del 2012).

Il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito al riguardo che a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011. Con i messaggi n. 13343 e n. 20600 del 2012 sono state illustrate le disposizioni di legge vigenti nonché i relativi criteri applicativi per i soggetti salvaguardati; tali disposizioni vengono riepilogate nell’allegato n. 1 della presente circolare.

Ciò premesso, si riassumono di seguito le caratteristiche proprie delle tre operazioni di salvaguardia intervenute fino ad oggi e lo stato di attuazione delle relative lavorazioni.

2.  PRIMA SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 65.000). ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011

 

2.1.  Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia

Come già ricordato in premessa, il comma 14 dell’art. 24 ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto 201 del 2011 continuano ad applicarsi:

- ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

- ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004;

- a varie categorie di lavoratori elencate nel comma 14 stesso, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Tale ultima salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 del richiamato art. 24.

Il decreto interministeriale 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di attuazione, successivamente illustrate da parte dell’Istituto con i messaggi elencati nell’allegato n. 2.

Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

a) n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.

- Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011;
-Data cessazione attività entro il 4/12/2011;

- Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991).

b) n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.

- Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011;

- Data cessazione attività entro il 4/12/2011

c) n 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

- Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
NONCHE’
- Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età

d) n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

- Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011;

- non rioccupati dopo l’autorizzazione;

- almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;

- decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

e) n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133

- Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011.

f) n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151

- In congedo al 31/10/2011;

beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione;

- perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.

g) n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:

-in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

-in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Data cessazione entro il 31/12/2011;

-non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

-decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013.

Si rammenta che i lavoratori di cui alle lettere e), f) e g) del presente paragrafo dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 novembre 2012 e i relativi provvedimenti di accoglimento dovevano essere inviati all’INPS per consentire le successive lavorazioni.

2.2.     Stato delle lavorazioni

E’ in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia “65.000”. Tale comunicazione costituisce certificazione del diritto ad accedere alla pensione in regime di salvaguardia, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti richiesti fino alla relativa decorrenza (msg. n. 2526 del 2013).

I soggetti con pensione avente decorrenza entro luglio 2013 hanno ricevuto o stanno ricevendo, oltre a detta comunicazione, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di decorrenza del trattamento pensionistico con l’invito, ove non si sia già provveduto, a presentare la relativa.

Al riguardo, con messaggio n. 1500 del 2013, le Sedi sono state interessate a riesaminare i provvedimenti di reiezione delle domande presentate in anticipo rispetto alla decorrenza della pensione e, ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia, a riconoscere il diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.

Le liquidazioni delle pensioni dei soggetti che accedono alla salvaguardia avvengono in modalità provvisoria, in attesa dell’aggiornamento del sistema UNICARPE. Per la trasformazione in pensione definitiva di queste posizioni tramite ricostituzione, verranno fornite apposite istruzioni (msg. n. 3516 del 2013).

3.   SECONDA SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 55.000). ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135 del 2012

3.1.  Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia

Il comma 2 dell’ articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135 del 2012 ha stabilito che l'Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011.

Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.


Per tale salvaguardia il successivo articolo 24 ha previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale dei relativi oneri.

Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.

Con messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, sono state fornite le prime istruzioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni.

Ciò premesso, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

a) n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali

-Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011;
-cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011;
-perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.

b) n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996

-Accordi stipulati alla data del 4.12.2011;
-titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011;
-permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età.

c) n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

-Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011;
-non rioccupati dopo l’autorizzazione;
-con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011;
-decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

d) n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro:
- in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;

- in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

-Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011;
-non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
-decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

I lavoratori di cui alla lettera d) del presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 maggio 2013 e i relativi provvedimenti di accoglimento devono essere inviati anche in via telematica all’INPS per consentire le successive lavorazioni. Le fasi e le modalità di presentazione delle istanze alle DTL sono state illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 6 del 2013.

3.2.  Stato delle lavorazioni

E’ in corso il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria e rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia “65.000”, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia “55.000”.

Le posizioni dei titolari di prestazione straordinaria, esclusi dalla salvaguardia “65.000” poiché la decorrenza della pensione si pone oltre la data del 31 dicembre 2019, sono state riconsiderate nella salvaguardia “55.000” (che ha previsto la copertura finanziaria anche oltre tale data).

Sempre con riguardo a questa categoria, si rammenta che con messaggio n. 5673 del 2013 è stato comunicato il rilascio di ulteriori autorizzazioni fino alla decorrenza dell’ assegno straordinario 1° luglio 2013, fatta salva la verifica - a seguito della prosecuzione dell’attività di monitoraggio - di ulteriori disponibilità nel plafond assegnato.

Con messaggio n. 5445 del 2013 le Sedi sono state interessate a riesaminare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio, nell’ambito della prima salvaguardia, siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per incapienza o per maturazione dei requisiti o della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia “65.000”.

Queste ulteriori attività vengono svolte in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012, da presentare come detto entro il 21 maggio 2013.

Per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come precisato nel decreto attuativo dell’8.10.2012.

Al riguardo, è in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps. I nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende al Ministero anno per anno.

3.3.      Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia 55.000

In attesa della definizione delle attività di monitoraggio relative alla Salvaguardia “55.000”, le Sedi avranno cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già pervenute, o che dovessero pervenire, per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito di tale Salvaguardia.

Tali domande dovranno essere tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in Salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.

I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “Salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.

4.      Aspetti particolari comuni alla salvaguardia 65.000 e 55.000

In riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento e facendo seguito a quanto illustrato da ultimo con i messaggi n. 2526, n. 4678 e n. 5445 del 2013, si fa presente quanto segue.

4.1.     Accertamento sussistenza requisiti per l’accesso alla salvaguardia

Con messaggio n. 6645 del 2013, è stato precisato che per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, il requisito della mancata rioccupazione successiva alla cessazione/autorizzazione, nei termini previsti dai decreti interministeriali di attuazione delle due salvaguardie rispettivamente del 1° giugno 2012 e dell’ 8 ottobre 2012, deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

4.2.     Adeguamento alla speranza di vita. Particolari applicazioni

Preliminarmente, si rammenta che la disciplina sull’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sia anagrafici che contributivi si applica anche ai lavoratori salvaguardati. Ciò premesso, nel presente punto si illustrano alcuni particolari profili applicativi in merito a tale disciplina.

 

a)  Perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica

Per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti destinatari della Salvaguardia che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, si rammenta che tale adeguamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, come precisato con il messaggio n. 2600 del 2012 sulla base del parere espresso al riguardo dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 agosto 2012 prot. n. 29/0004427/P. Peraltro, ai soggetti beneficiari della c.d. “Salvaguardia”, i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

b)  Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle c.d. “quote”

Come precisato con il messaggio n. 20600 sopra richiamato, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera anche per i soggetti di cui al comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 “i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”.


In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (c.d. “quote”) per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.

Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

Per la determinazione della c.d. “quota” per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n. 60 del 2008, nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n.247/2007 (msg. n. 20600 del 2012).

c)  Lavoratori collocati in mobilità

L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto l’ adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla legge n. 111 del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria.

Per le fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto presente, con la nota prot. n. 29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto, in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di cui sopra.

Per tali soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di accesso alla pensione in regime di salvaguardia.

4.3.     Rioccupazione successiva all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla cessazione dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed i cessati dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, una delle condizioni richieste per l’accesso alla salvaguardia sia “65.000” che “55.000” è, come è noto, la mancata ripresa di attività lavorativa successivamente all’autorizzazione/cessazione. Al riguardo si fa presente che, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la ripresa dell’attività lavorativa nei termini di cui sopra è una delle cause più frequenti di esclusione dalla platea dei potenziali beneficiari delle salvaguardie in argomento.

Con il citato messaggio n. 1500 del 2013 sono state fornite istruzioni in merito alle modalità di verifica della mancata rioccupazione ed è stato precisato che le Sedi devono esaminare le posizioni degli interessati presenti nel monitoraggio anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli attivi.

Alcuni potenziali salvaguardati, inoltre, risultano iscritti presso casse professionali o enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza. Anche per tali fattispecie le istruzioni circa le attività di verifica da parte delle Sedi sono state fornite col suddetto messaggio n. 1500.

Con il messaggio n. 3890 del 2013 è stato inoltre precisato, sulla base del parere fornito al riguardo Ministero del Lavoro con la nota C.d.g. 7774 prot. N. 0071196 del 22-11-2012, che le istanze di cui all’articolo 2, comma 1 lettera g) del D. I. 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali che si siano rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall’articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera c) della legge n. 223 del 1991.

Pertanto le certificazioni di salvaguardia dei “65.000”, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012).

Ne consegue che l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista nell’articolo 2, comma 1 lettera g) del richiamato D. I. 1 giugno 2012 non deve essere applicata ai lavoratori di che trattasi.

5.    TERZA SALVAGUARDIA (C.D. SALVAGUARDIA 10.130). ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228 del 2012

 

5.1.     Tipologie dei lavoratori e criteri di Salvaguardia

La Legge di Stabilità 2013 prevede, a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati (10.130 unità) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA

a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.

- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

- conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

Le modalità di attuazione della salvaguardia 10.130 saranno definite con decreto interministeriale, firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.

5.2.     Presentazione istanze di accesso al beneficio della Salvaguardia

Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto interministeriale, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (a) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all‘esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (c) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) che intendano usufruire del beneficio della salvaguardia, devono presentare istanza alla DTL competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in argomento.

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 (lettera (b) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (lettera (d) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) devono presentare istanza di accesso a tale beneficio all’Inps, anche in tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio relativo alla Salvaguardia dei 10.130, in attesa della presentazione della suddetta istanza, si provvederà comunque a processare le posizioni dei prosecutori volontari note all’ Istituto.

5.3.     Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia 10.130

In merito alla gestione delle domande già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio relative alla salvaguardia in argomento, si rinvia a quanto già precisato al punto 3.3. della presente circolare con riferimento alla gestione delle domande presentate nell’ambito della Salvaguardia “55.000”.

5.4.     Aspetti particolari della Salvaguardia 10.130

Allo stato, le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie 65.000 e 55.000, in quanto hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno riesaminate al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia “10.130”, per la quale è consentita la rioccupazione entro determinati vincoli temporali e reddituali.

 

Salvaguardia dei lavoratori esodati 

Pubblichiamo di seguito il commento dell'ufficio studi della Camera dei Deputati in riferimento al terzo decreto attuativo della salvaguardia dei cd. lavoratori esodati (Legge 228/2012)

 


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni|

 


 

Presupposti normativi

Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 231-233, della legge n.228/2012, ove è previsto che le disposizioni previgenti alla legge di riforma delle pensioni (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero) continuino a trovare applicazione nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori (c.d. esodati).

Per quanto concerne le procedure di emanazione del provvedimento, l'articolo 1, comma 232, della legge n.228/2012, prevede l'adozione di un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (poiché la legge n.228/2012 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 il termine, peraltro di carattere non perentorio, è scaduto il 2 marzo 2013), nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 24, comma 15, della legge n.201/2011 e dell'articolo 22 del decreto-legge n.95/2012, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione.

Il Governo e il Parlamento sono intervenuti a più riprese per tutelare le aspettative dei c.d. esodati, ossia dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell'adozione della riforma pensionistica e fuoriusciti dal mercato del lavoro, ampliando progressivamente la platea dei lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente.

La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.

Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori  titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni. All'articolo 24 del D.L. 201/2011 è stata data attuazione con il DM 1° giugno 2012 .


L'insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente  nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.
Dapprima, l'articolo 6, comma 2-ter, del D.L.  216/2011 (c.d. decreto proroga termini) vi ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purchè in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma.
Successivamente è intervenuto l'articolo 22 del D.L. 95/2012 (c.d. "spending review"), che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, rientranti in alcune categorie, ricomprendendovi altri 55.000 lavoratori (all'articolo  6, comma 2-ter, del DL 216/2011 24 del D.L. 201/2011 è stata data attuazione con il DM 8 ottobre 2012 ).

Da ultimo, sulla materia è intervenuto l'articolo 1, commi 231-237, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione anche nei confronti: dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) a seguito di accordi (governativi o non governativi) stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 , ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui; oppure collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria); dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a condizione che abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014); dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario (a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, e cioè entro il 6 dicembre 2014).

Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore è stata fin qui garantita copertura previdenziale ad un totale di circa 130.000 lavoratori (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro.

 

 Presupposti normativi
 Procedure di emanazione
 Normativa vigente

 


Contenuto

Il provvedimento si compone di 10 articoli.

 

L'articolo 1 dello schema di decreto definisce le finalità del provvedimento, individuando nella tabella di cui all'articolo 9  il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni necessarie affinché ai lavoratori appartenenti alle varie categorie possano continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze pensionistiche previgenti alla riforma. Al riguardo si fa presente che nel definire la platea il provvedimento in esame riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n.228/2012 (v. sopra), con eccezione della lettera b) (prosecutori volontari), per i quali sembra introdurre una limitazione non  prevista in legge.

L'articolo 3 fissa i criteri di precedenza di cui l'INPS deve tenere conto nell'esame delle domande presentate dai soggetti interessati. In particolare, per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro; per í lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, si deve tenere conto della data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, tali lavoratori conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La disposizione prevede, poi, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012 non vengano prese in considerazione ulteriori domande.

Gli articoli 4 e 5 indicano la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza da parte, rispettivamente, dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di apposite commissioni per l'esame delle istanze di cui agli articoli 4 e 5 (senza oneri a carico dell'amministrazione), composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore  della sede provinciale dell'istituto.

L'articolo 7 stabilisce che le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni devono essere comunicate con tempestività all'INPS, anche con modalità telematica. Avverso i provvedimenti delle commissioni l'interessato può presentare domanda di riesame entro 30 giorni.

L'articolo 8 prevede che i prosecutori volontari soggetti presentino l'istanza di accesso al beneficio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 9 individua il contingente numerico dei lavoratori che, in conformità agli articoli 1 e 2 del provvedimento, hanno titolo ad ottenere il beneficio, rinviando alla tabella allegata. Si tratta di 2.560 lavoratori in mobilità, 1.590 prosecutori volontari, 5.130 lavoratori cessati e 850 prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali in ordine alla registrazione e pubblicazione del decreto.

 

 Platea dei beneficiari
 Criteri di precedenza
 Istanze e documentazione
 Commissioni per l'esame delle istanze
 Categorie di beneficiari

 


Osservazioni

Con riguardo all'articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, si segnala che lo schema di decreto riproduce il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge n.228/2012, con eccezione della lettera b) (prosecutori volontari), per i quali sembra introdurre un ulteriore criterio, non  previsto in legge. Lo schema di decreto, infatti, escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l'attività lavorativa (a qualsiasi  titolo)  prima del 4 dicembre 2011.

Con riguardo all'articolo 3, sotto il profilo letterale si osserva che il comma 3 dovrebbe richiamare il comma 233 (anziché il comma 232) dell'art. 1 della legge n. 228/2011 e che, per errore materiale, ricorre per due volte la locuzione relativa al raggiungimento del limite numerico.

Con riguardo all'articolo 6, che prevede l'istituzione, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di apposite commissioni per l'esame delle istanze presentate dai lavoratori collocati in mobilità e dai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, si osserva che la legge n.228/2012 non le contempla (limitandosi a prevedere, al comma 233, che l'attività di monitoraggio sia svolta all'INPS).

Inoltre, con riguardo ai taluni profili problematici relativi ai lavoratori di cui  all'articolo 1, comma 231, lettera d), della legge n.228/2012 (riprodotto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame), ossia i prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, si segnala l'interrogazione Gnecchi-Bobba 5-00039, del 15 marzo 2013.

Legge di Stabilita' 2013

Lunedì, 11 Febbraio 2013

Il testo della legge di stabilita' 2013 (Legge 228 del 24 Dicembre 2012)

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