Redazione

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Il Testo del Decreto Lavoro 2013

Sabato, 29 Giugno 2013
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 2013 (Dl 76/2013). Il provvedimento introduce sgravi contributivi per i giovani neo-assunti e riduce a 10-20 giorni gli intervelli tra i rinnovi dei contratti a termine. Qui il testo del decreto

Tra le principali misure contenute nel decreto legge numero 76 del 28 Giugno 2013 il governo ha introdotto sgravi contributivi per chi assume giovani in condizioni svantaggiate e il piano per l'occupazione del meridione.

Sono inoltre previsti una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l'abrogazione del divieto di proroga del contratto "acausale"), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

Il testo ufficiale del decreto legge numero 76 del 28 Giugno 2013 approvato dal Cdm (cd. Decreto Lavoro 2013)

 

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Giugno il Decreto Legge del Fare (Dl 69/2013). Nel provvedimento c'è la rateizzazione in dieci anni dei debiti fiscali, il Wi-Fi liberalizzato, la separazione delle rete Fs ed opere per oltre 3 miliardi di euro. Qui il testo ufficiale del decreto

Il provvedimento mira a introdurre semplificazioni fiscali per imprese e cittadini e sostenere lo sviluppo. A partire dalla terapia d'urto per la giustizia civile che consentirà di smaltire l'arretrato. In particolare presso le corti d'appello andranno a lavorare 400 magistrati onorari selezionati tra avvocati e giuristi. Confermato il piano di rilancio delle opere da 3 miliardi, due arriveranno dalla «cassa» di Tav, Ponte e Terzo valico. Inserito anche un articolo che rafforza la separazione contabile della rete ferroviaria da Fs per aumentare la concorrenza.

Viene poi liberalizzato il wi-fi prevedendo che la registrazione della traccia delle sessioni, se non associata all'identità dell'utilizzatore, non rientri tra i dati personali e non richiederà più alcun adempimento giuridico. In materia sanitaria, arriva l'anticipazione entro fine 2014 dell'applicazione in tutta Italia del fascicolo sanitario elettronico. Per rilanciare la nautica da diporto spunta anche un taglio all'imposta sul lusso introdotta dal Governo Monti. Non pagheranno più la tassa di stazionamento le imbarcazioni fino a 14 metri, mentre si riduce a 870 euro quella pagata per imbarcazioni da 14 a 17 metri e a 1.300 euro quella dovuta su unità che vanno da 14,01 a 20 metri. Tra le novità fiscali anche l'abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e del 770 mensile. 

Il piatto forte del pacchetto fiscale resta comunque la revisione dei poteri di Equitalia.  In particolare il debito iscritto a ruolo in caso di difficoltà del contribuente potrà essere rateizzato fino a 10 anni (le rate passano da 72 a 120) e soprattutto dal 30 settembre scomparirà l'aggioe saranno dovuti soltanto i costi fissi con i relativi interessi. Inoltre la prima casa, se non è di lusso, non sarà più soggetta a espropriazione.

Dall'Istruzione arrivano 300 milioni in tre anni per completare gli interventi di edilizia scolastica. Mentre arrivano le borse di mobilità per gli studenti universitari capaci e meritevoli che intendano iscriversi a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Lo sblocco del turn over per università ed enti di ricerca sale dal 20 al 50% nel 2014, per immettere risorse umane e ricercatori negli atenei. 

Il Testo Aggiornato del Decreto Legge numero 69 del 21 Giugno 2013 (cd. Decreto Del Fare)

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Il decreto 63/2013 introduce l'attestato di prestazione energetica e agevola ulteriormente i lavori in casa, rendendo la spesa meno pesante per le famiglie e per i condomini. 

Le agevolazioni fiscali sono state definitivamente prorogate con la conversione in legge del decreto eco-bonus 2013. Sugli interventi di risparmio energetico la percentuale di spesa detraibile sale dal 55 al 65%, ma solo fino al 31 Dicembre del 2013 (per i condomìni, però, la proroga sarà fino al 30 Giugno 2014). Sui lavori di ristrutturazione, invece, il bonus del 36% viene potenziato al 50% dal 1° luglio al 31 dicembre. Inoltre chi effettuerà interventi di ristrutturazione potrà accedere anche al bonus del 50% sui mobili e sugli elettrodomestici di classe A+. 

Tra le principali modifiche approvate con la conversione in legge c'è l'estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento agli interventi di prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico

Il testo ufficiale del decreto legge numero 63 del 4 Giugno 2013 convertito con legge numero 90 il 3 Agosto 2013

 

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Pubblichiamo il testo del decreto legge esaminato dal Consiglio dei ministri che introduce «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo».  

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

Interventi urgenti in tema di  sospensione  dell'imposta  municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in  deroga,  di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le  pubbliche amministrazioni e di eliminazione  degli  stipendi  dei  parlamentari membri del Governo. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in materia  di  pagamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e successive modificazioni, conseguente alla  contingente  situazione economico- finanziaria del Paese;

Considerate  le  particolari  ragioni  di  urgenza,  connesse  alla contingente situazione  economico-finanziaria  ed  occupazionale  del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e  di potenziamento degli  ammortizzatori  sociali  per  fare  fronte  alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 17 maggio 2013;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta municipale propria

1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma   della   disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in particolare,   a   riconsiderare   l'articolazione   della   potesta' impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  produttive, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili:

a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di  tesoreria  di cui all'articolo 222 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9,  del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni, per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e relative pertinenze;

b) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

3. Gli oneri per interessi a carico dei  comuni  per  l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati  a  ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalita'  e  termini  fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  20  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2  milioni  di  euro  per l'anno 2013 si provvede, quanto  a  12,5  milioni  di  euro  mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5, del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo  dei  risparmi  derivanti  dall'articolo  3  e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.

Art. 2  Clausola di salvaguardia

1. La riforma di cui  all'articolo  1  dovra'  essere  attuata  nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza  con  gli  impegni  assunti dall'Italia in ambito europeo. In  caso  di  mancata  adozione  della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad  applicarsi  la disciplina vigente e  il  termine  di  versamento  della  prima  rata dell'imposta municipale propria degli immobili  di  cui  al  medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.

Art. 3  Contenimento  delle  spese  relative   all'esercizio   dell'attivita' politica

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di  Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato,  non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo  2 della legge 8 aprile 1952, n.  212,  con l'indennita'  spettante  ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965,  n.  1261,  ovvero con il trattamento  economico  in  godimento  per  il  quale  abbiano eventualmente  optato,  in  quanto  dipendenti  pubblici,  ai   sensi  dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4  Disposizioni in materia  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di   contratti di solidarieta' e di contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato.

1. In considerazione del  perdurare  della  crisi  occupazionale  e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del  reddito dei lavoratori in modo  tale  da  garantire  il  perseguimento  della coesione  sociale,  ferme  restando   le   risorse   gia'   destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253,  della  legge 24 dicembre 2012, n. 228,  mediante  riprogrammazione  dei  programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013  oggetto  del Piano  di  azione  e  coesione,  al  fine  di  consentire,  in  vista dell'attuazione del  monitoraggio  di  cui  al  comma  2,  un  primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  e  rilevata  l'eccezionalita'  della  situazione  di   emergenza occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al  predetto fine, anche tramite la  ridestinazione  di  somme  gia'  diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e' incrementata, per l'anno 2013, di 250  milioni  di  euro  per  essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori  sociali  in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  in  considerazione  dei  tempi  necessari   per   il perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi  benefici contributivi;

b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228,  e'  sostituito  dal  seguente:  «255.  Le   risorse   derivanti dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per  un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio  dello Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo   sociale   per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della  legge  28  giugno  2012,  n. 92.»;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni  di  euro derivanti dai seguenti interventi:

1) le somme versate entro il 15  maggio  2013  all'entrata  del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla  data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto  restano  acquisite  all'entrata   del bilancio dello Stato; il Fondo di  cui  all'articolo  148,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno  2013  di 10 milioni di euro;

2) per l'anno 2013 le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  5 della legge 6 febbraio 2009,  n.  7,  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;

3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni  e'  ridotta  di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga  alla  normativa  vigente,  con  particolare riguardo ai termini di presentazione,  a  pena  di  decadenza,  delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata  e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla  continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di  datori  di  lavoro  e  lavoratori  beneficiari.  Allo  scopo   di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti  di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e  delle politiche sociali e dalle regioni,  effettua  un  monitoraggio  anche preventivo della  spesa,  rendendolo  disponibile  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal  presente  comma l'Inps provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n. 228, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  somme  gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta'  di  cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel  conto  dei  residui  per l'importo di 57.635.541 euro  per  essere  versate,  nell'anno  2013, all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  ai  fini  della  successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  per  essere   destinate   alle   medesime finalita'.».

4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2013».

5. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  410,  primo  periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  prorogato  al  31  dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6  del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine,  con le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro  9.943.590,96  per  l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione del Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con proprio decreto le occorrenti  variazioni  di  bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5                       Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Saccomanni, Ministro  dell'economia e delle finanze

Giovannini, Ministro del  lavoro  e delle politiche sociali

Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato A (art. 1, comma 2) Parte di provvedimento in formato grafico

Il Parlamento ha approvato la legge 10 dicembre 2012, n. 219, che elimina dall'ordinamento le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. In particolare, la legge:

- riforma la materia della filiazione naturale e del relativo riconoscimento, applicando il principio "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico";

- delega il Governo ad intervenire sulle disposizioni vigenti per eliminare ogni residua discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi;

- rifefinisce le competenze di tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli;

- detta disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento.

Tra le principali modifiche al codice civile la legge 219/2012:

- interviene sulla disciplina della parentela, novellando l'art. 74 c.c., così da specificare che il vincolo sussiste tra le persone che discendono da un medesimo stipite, indipendentemente dal carattere legittimo o naturale della filiazione (comma 1). La novella – che esclude la parentela nei casi di adozione di persone maggiori di età - è diretta a consentire la creazione di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore. Con le medesime finalità, il comma 4 dell'art. 1 novella l'art. 258 del codice affermando che il riconoscimento non si limita a produrre effetti per il genitore che l'ha effettuato, ma estende la propria efficacia anche sui parenti del genitore stesso;

- modifica l'art. 250, quinto comma, c.c. temperando il divieto di riconoscimento da parte dei genitori con meno di sedici anni di età con la possibilità per il giudice di autorizzare l'infrasedicenne, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio;

- riformula l'art. 251 c.c., ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi. La norma, ora rubricata "Autorizzazione al riconoscimento", elimina per i genitori il requisito della inconsapevolezza - al momento del concepimento - del legame parentale tra loro esistente nonché la necessità della dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. Viene precisato che, se il riconoscimento riguarda un minore, l'autorizzazione compete al tribunale dei minorenni (comma 3, v. infra);

- Riformula l'art. 276 c.c. in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale (comma 5). La disposizione regola il caso (in precedenza non previsto) in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda. In tale ipotesi, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti cui il giudizio deve essere promosso;

- riscrive l'art. 315 c.c. affermando il principio ispiratore dell'intero provvedimento, ovvero che "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico";

- integra la rubrica del titolo IX del libro I del codice civile, sulla potestà dei genitori, con il richiamo ai diritti e doveri del figlio, facendo riferimento al nuovo art. 315-bis c.c. Si tratta della disposizione che sostituisce il precedente art. 315 ed affianca ai doveri del figlio verso i genitori (rispettare i genitori e contribuire, finchè convivente, al mantenimento della famiglia in relazione al proprio reddito e alle proprie capacità), i paralleli diritti: ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia ed a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche in età inferiore, se capace di discernimento;

- introduce nel codice civile l'art. 448-bis, che sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e permette loro di escluderlo, salvo eccezioni, dalla successione;

- abroga le disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali e prevede la sostituzione delle parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrano nel codice civile, con la parola: "figli".


 

LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (12G0242)

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga


la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di filiazione


1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;

b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;

d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;

e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni».

4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). - La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».

6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».

7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».

9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.

11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».

Art. 2

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione


1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:

1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;

2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita'»;

3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;

4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;

5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;

6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;

7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;

8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;

d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:

1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;

2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';

g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale;

i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;

p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

Art. 3

Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento


1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, puo' imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Art. 4

Disposizioni transitorie


1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5

Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile


1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre.

2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012


NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri


Visto, il Guardasigilli: Severino

 

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