In particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1993, intervenendo sull'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), ha esteso, anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, ai dipendenti pubblici il regime di pignorabilità - meno favorevole - previsto per i lavoratori privati dall'art. 545 cod. proc. civ. Successivamente la sentenza n. 225 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R n. 1032/1973 nella parte in cui prevedeva, per i dipendenti dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. Le due sentenze hanno, in sostanza, affermato, anche in relazione ai crediti da danno erariale, la totale equiparazione del regime di pignorabilità (e sequestrabilità) degli emolumenti (compreso il t.f.r.) dei dipendenti pubblici e privati. Pertanto anche per i dipendenti pubblici l'indennità di fine servizio è pignorabile, di regola, nei limiti di un quinto del suo importo per la soddisfazione dei crediti vantati dal terzo creditore.
Ai fini della pignorabilità delle quote accantonate del trattamento di fine rapporto, è irrilevante, peraltro, se queste siano trattenute presso l'azienda, o che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. oppure ancora che siano state conferite in un fondo di previdenza complementare ai sensi del Dlgs 252/2005. Qualsiasi sia la scelta del loro conferimento le quote possono essere, in altri termini, aggredite dal terzo creditore una volta che il lavoratore, con la cessazione del rapporto di lavoro, ne maturi il relativo importo (in termini tecnici il credito diventi esigibile). Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende per l'appunto anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.