Artigiani e Commercianti, Fare pace con l'Inps diventa più conveniente

Martedì, 03 Dicembre 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la riforma contenuta nel dl n. 30/2024. Se il pagamento avviene spontaneamente entro 120 giorni ed in unica soluzione la sanzione si ferma al 3,4% annuo.

Sanzioni ridotte per i lavoratori autonomi che decidono di sanare spontaneamente le omissioni contributive. Il commerciante o l’artigiano che versi in ritardo i contributi, ma nei 120 giorni dalla scadenza, pagherà una sanzione pari al Tur (attualmente: 3,40%). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3991/2024 in cui spiega che l’agevolazione non spetta, tuttavia, in caso di pagamento in forma rateizzata non avendo il legislatore previsto tale facoltà.

Le novità sono frutto della Riforma del dl n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, operativa dal 1° settembre 2024, che ha modificato il regime sanzionatorio relativo ai casi di omissione e di evasione contributiva, al fine di favorire l’emersione di lavoro nero e irregolare.

Omissioni contributive

Per gli artigiani e commercianti la disciplina va coordinata tenendo conto dei tempi per la tariffazione dei contributi dovuti e delle scadenze fissate per il loro pagamento. Pertanto, spiega l’Inps, il calcolo delle sanzioni agevolate per l’omissione contributiva trova applicazione sulla III rata dell’emissione 2024 (il cui termine è spirato lo scorso 18 novembre 2024), cioè interessa il terzo trimestre 2024 sia per contributi soggetti al nuovo regime (settembre) che esclusi (luglio e agosto) con le seguenti modalità:

  • per i contributi correnti, se la data di pagamento risulta entro 120 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata in misura pari al Tur (attualmente 3,40%);
  • per i contributi pregressi, se la data di calcolo risulta entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è calcolata in misura pari al Tur maggiorato di 7,5 punti (quindi pari al 10,9%).

In sostanza chi ha mancato la scadenza del 18 novembre può versare il dovuto spontaneamente in unica soluzione entro il prossimo 16 febbraio senza applicazione della maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento.

Dilazione

Resta ferma la possibilità di chiedere la dilazione ma, in tal caso, spiega l’Inps si perde il beneficio dell’abbattimento della maggiorazione del tasso ufficiale di riferimento. Le sanzioni, infatti, sono calcolate con le seguenti modalità:

  • in misura pari al Tur maggiorato di 5,5% se la domanda di dilazione risulta presentata entro la scadenza delle rate indicata dall’Inps;
  • in misura pari al Tur maggiorato di 7,5% se la domanda di dilazione risulta presentata entro 60 giorni dalla scadenza delle rate indicata dall’Inps.

Infine il caso di accertamenti d'ufficio o verifiche ispettive, le sanzioni saranno ridotte del 50% se la domanda di dilazione risulta presentata entro la scadenza delle rate indicata dall’Inps.

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