Aggiornati dal Ministero del Lavoro i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 per il 2024. Li specifica il Decreto del Ministero del Lavoro numero 365 del 20 novembre 2023 pubblicato sul sito Internet del ministero del lavoro, quali settori e professioni con forte disparità occupazionale tra uomo e donna in relazione alla media annua del 2022.
La questione
Come noto l'articolo 4 co. 11 della legge 92/2012 (riforma Fornero) ha introdotto uno sgravio contributivo sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine o nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (c.d. stabilizzazione). L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro, sia imprese e sia professionisti, incluse le cooperative di lavoro. Spetta, inoltre, anche in caso di rapporti instaurati a part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico (colf, badanti), intermittente (a chiamata).
Lo sgravio contributivo spetta esclusivamente sulle assunzioni riguardanti i seguenti soggetti: a) uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; b) donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; c) donne di ogni età, a prescindere dalla residenza delle lavoratrici, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Per effetto del regolamento della Commissione Europea 800/2008 del 6 agosto 2008 possono godere del predetto incentivo all'occupazione anche le donne di ogni età con professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il decreto appena pubblicato rende operativa tale ultima ipotesi di sgravio, per la quale ogni anno occorre individuare settori e professioni caratterizzati da accentuata disparità occupazionale e di genere (uomo/donna), cioè superiore del 25% alla disparità media uomo-donna dell'anno 2022. Ebbene nel 2024 i settori di attività economica ATECO in cui persiste la differenza del tasso occupazionale restano nove (agricoltura, costruzioni, acqua e gestione dei rifiuti, industria estrattiva, manifatturiera ed energetica, i servizi di trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali delle PA) mentre le professioni scedono a 21 da 20 dello scorso anno. Complessivamente il tasso di disparità medio per l'anno 2022 è stato pari a 9,8%, lievemente più alto rispetto al 9,5% del 2021. La soglia minima sopra la quale un settore/professione è caratterizzato da disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% è pari all'12,2% (9,8% più 2,4%, cioè il 25% di 9,8%).
Lo sgravio
Lo sgravio consiste nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla nuova assunzione e si applica per la durata prestabilita di: a) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; b) 12 mesi in caso di assunzione a termine (nella durata sono incluse le eventuali proroghe); c) 18 mesi in tutto, tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, nel caso della trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione effettuata a termine.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro n. 365/2023