Con riferimento al perimetro soggettivo dell'agevolazione fiscale la Circolare conferma prima di tutto che bonus è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni (tale situazione può essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione). All’interno della giovane coppia è, poi, necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nel 2016. La coppia deve aver acquisito l'immobile sia a titolo oneroso che gratuito (le Entrate aprono, quindi, anche alla possibilità che la proprietà dell'immobile sia stata acquisita tramite donazione o per successione ereditaria) e che sia stata destinata ad abitazione principale entro il 2016. L'acquisto, precisa la Circolare, può essere avvenuto sia nel 2015 (non prima però) che nel 2016 e, in tale ultimo caso, la destinazione ad abitazione principale può avvenire entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2016, cioè entro il 30 giugno o il 30 settembre 2017. L’acquisto dell'immobile, ricordano dalle Entrate, può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia (comproprietà) od a uno solo di essi, purché quest’ultimo sia under 35 nel 2016.
I beni che rientrano nel bonus – Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili nuovi e destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Come calcolare la detrazione – L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili , le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente: 1) da parte di entrambi i componenti la giovane coppia ; 2) da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell ’ immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia.
Il Pagamento. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l’acquisto dei nuovi mobili sia effettuato solamente mediante bonifico o carta di debito o credito. A tal fine le spese sostenute devono essere “ documentate ” conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.
No al Cumulo. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici. L'Agenzia precisa che ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 – non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’ arredo del medesimo immobile. Di contro, è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell'importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Documenti: Circolare delle Entrate 7/E/2016