I datori di lavoro del settore privato potranno riconoscere i buoni benzina da 200 euro ai propri dipendenti anche per le auto elettriche. Lo rende noto, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E pubblicata ieri in cui fornisce alcuni chiarimenti in merito alla misura prevista dall’articolo 2, del dl n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022.
La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto, al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Anche alle auto elettriche
Il documento spiega che i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano). Attesa la ratio della norma, riconducibile alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti «nel contesto del caro carburanti», l’AdE è dell’avviso che anche i veicoli elettrici siano destinatari dell’agevolazione (es. così, ad esempio, il buono potrebbe essere speso in una colonnina di ricarica) anche al fine di «non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli».
Perimetro di applicazione
Il documento ricorda che inizialmente l’agevolazione ha riguardato esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del dl n. 21/2022, il beneficio è stato esteso, più in generale, a tutti i «datori di lavoro privati» con inclusione, pertanto, anche degli enti morali e studi professionali e degli enti pubblici economici. Restano escluse le amministrazioni pubbliche.
Il beneficio può essere fruito solo dai titolari di reddito di lavoro dipendente (restano esclusi i lavoratori autonomi) senza alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio (che, quindi, potrà essere corrisposto anche ai redditi particolarmente elevati).
Senza formalità
L’amministrazione aggiunge, infine, che la corresponsione del buono benzina può avvenire sin da subito anche con una dazione ad personam senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Costo deducibile
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, il documento conferma che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante sarà integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Documenti: Circolare AdE n. 27/E/2022