Al via le operazioni propedeutiche alla dichiarazione dei redditi nel 2022. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’altro giorno la Certificazione Unica (CU 2022) che i sostituti di imposta (datori di lavoro, enti previdenziali, eccetera) devono utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni, nonché corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi corrisposti nel periodo d’imposta 2021.
Scadenze e modello
Quest’anno i sostituti di imposta dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi relativi al periodo di imposta 2021 entro il 16 marzo 2022.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di tre parti:
- Frontespizio nel quale sono riportate tutte le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto di imposta, i dati del rappresentante firmatario e la firma con l’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale sono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2022 nella quale sono riportati tutti i dati fiscali e previdenziali relative alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, le certificazioni di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni, e anche i dati relativi alle certificazioni dei redditi derivanti da locazioni brevi.
Rimane altresì fissa la scadenza del 31 ottobre per l’invio all’amministrazione finanziaria delle Cu contenenti solo redditi esenti o quelli per i quali non è possibile utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio reddito di lavoro autonomo professionale, provvigioni, eccetera). Come di consueto le certificazioni possono essere trasmesse all’agenzia telematicamente direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario abilitato (es. commercialista).
Modalità di consegna
Entro la medesima data (16 marzo 2022) la Cu 2022 va consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente la documentazione va prodotta entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente. La Certificazione conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Altrimenti deve essere consegnata in modalità cartacea. Gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica (salvo il cittadino non richieda la trasmissione in modalità cartacea). Nel caso in cui il contribuente rilevi sulla propria Certificazione Unica errori o informazioni non corrette, quest’ultimo dovrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati.
Assistenza fiscale
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2022 ha prestato assistenza fiscale verso il proprio assistito deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2022 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Finalità
La trasmissione delle certificazioni, come noto, è propedeutica per la dichiarazione dei redditi dei percipienti. In particolare il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici segnalati al “casellario delle pensioni”.
Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali).
Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo nel caso in cui per quest’ultimi abbia operato una ritenuta a titolo d’acconto.