La questione
La questione riguarda i versamenti al «Fondo Tesoreria» per accogliere il Tfr dei dipendenti di aziende con almeno 50 addetti non destinato a fondi pensione. Alcune aziende, anche a causa della complessità del calcolo della soglia dimensionale dei 50 dipendenti, hanno effettuato i versamenti del TFR all'Inps pur non essendone tenute. Ed è sorto quindi il problema se considerare o meno validi ai fini di legge i versamenti effettuati - con assunzione da parte dell'Inps dell'obbligo di pagare il TFR ai dipendenti - oppure se procedere alla restituzione degli importi indebitamente versati al datore di lavoro a cui rimarrebbe l'obbligo di pagare il TFR ai dipendenti.
L'Istituto ricorda che all'impresa tenuta a versare il Tfr al Fondo, viene attribuito il codice autorizzazione (CA) «1R». Pertanto, a seguito dei controlli, si sono verificate due fattispecie: 1) ci sono aziende prive del CA «1R» e che non sembrano avere il requisito dimensionale per l'obbligo di versamento del Tfr al Fondo; 2) ci sono aziende in possesso del CA «1R» ma che non sembrano avere il requisito dimensionale per l'obbligo di versamento al Fondo.
Ebbene Nei confronti delle prime aziende (che hanno fatto versamenti di Tfr al Fondo, prive del CA «1R»), l'Inps ha inibito, da giugno 2016, l'invio di Uniemens con versamento del Tfr al Fondo. Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con il Fondo e regolare CA «1R», l'Inps sta procedendo, in collaborazione con le stesse aziende e relativi consulenti, ad accertamenti da concludere entro maggio: in caso d'insussistenza dell'obbligo di versamento, l'Inps revocherà il CA «1R» con conseguente stop al versamento del Tfr.
Le somme indebitamente versate
Fatta questa premessa l'Istituto chiarisce che il destino delle somme indebitamente versate dal datore di lavoro dipende dalla regolarità contributiva dell'azienda.
Se l'azienda ha la regolarità contributiva (verificata dal Durc online, anche dopo la procedura di regolarizzazione entro 15 giorni dall'invito dell'Inps) l'Inps assegnerà il codice CA «7W» avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria” e i versamenti di Tfr fatti al Fondo, pur in mancanza dei presupposti di legge, saranno ritenuti validi e non rimborsati. Ai dipendenti interessati il Fondo, quindi, erogherà direttamente il Tfr e relative anticipazioni, previa domanda da parte del datore di lavoro (30 giorni prima).
Se l'azienda non ha la regolarità contributiva (e non ha regolarizzato la posizione entro 15 giorni) può, entro il termine di prescrizione ordinaria (10 anni, ex art. 2946 codice civile) decorrente dalla data di versamento delle quote di Tfr, fare istanza di rimborso all'Inps. La somma da rimborsare sarà quantificata dall'Inps con accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con aggiunta di interessi legali in luogo delle sanzioni civili previste dalla lege 388/2000, l'indebita fruizione delle cd. misure compensative stabilite dal Dlgs 205/2006 per le aziende con più di 50 dipendenti (vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia e le riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). L'Inps, inoltre, al fine del recupero delle misure compensative di natura fiscale, fornirà all'Agenzia delle entrate elenco dei datori di lavoro interessati. A prescindere dalla possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate il pagamento del TFR, in questo caso, resta a carico del datore di lavoro per l'intero importo.
Documenti: Circolare Inps 37/2018