Edilizia, Domande entro il 15 marzo per lo sgravio

Valerio Damiani Martedì, 07 Dicembre 2021
L'Inps rende note le modalità per fruire dello sgravio contributivo a favore delle imprese del settore edile nel 2021. Domande entro il 15 marzo 2022.

Ok dell'Inps al recupero dello sgravio contributivo nel settore edile nell'anno 2021. Dopo la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 30 settembre 2021 a firma congiunta dei dicasteri del lavoro e dell'economia l'Inps fissa le modalità attraverso le quali i datori di lavoro potranno accedere all'incentivo che vale l'11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. Lo rende noto l'Istituto di Previdenza nella Circolare n. 181/2021.

A chi spetta

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Lo sgravio autorizzato dal decreto riguarda i periodi di paga intercorrenti da gennaio a dicembre 2021 e si applica solo agli operai impiegati per 40 ore a settimana (non riguarda, pertanto, i lavoratori a tempo parziale).

Condizioni

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono essere in possesso del durc positivo fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il rispetto dei minimali in materia di retribuzione imponibile. I datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) né spetta in presenza di contratti di solidarietà. 

L’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, l'INPS  – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Modalità

Per fruire del beneficio le aziende devono inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil) all'Inps disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande, da presentare entro il 15 marzo 2022, saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale. Con tale codice, le aziende sono autorizzate a esporre lo sgravio nella denuncia contributiva mensile, UniEmens,  a decorrere dal mese di competenza di novembre 2021 sino al mese di febbraio 2022.

Documenti: Circolare Inps n. 181/2021

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