A parte l'incremento della soglia del reddito restano invariate le altre condizioni per la sua concessione nel 2018. Il credito continua a poter essere erogato anche ai percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione (es. Naspi), in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Mentre restano esclusi dal credito i cd. incapienti cioè che hanno un reddito da lavoro dipendente inferiore a 8mila euro annui, i titolari di reddito da pensione e gli assegni equiparati; i titolari di compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 a qualsiasi titolo erogate; compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
Come rilevato dall'Agenzia delle entrate, il bonus è stato attribuito anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
Dalle dichiarazioni 2016 (relative al 2015) risulta che il numero dei soggetti aventi diritto al bonus è stato di circa 11,2 milioni, per un ammontare totale di circa 9 miliardi di euro e una cifra media di 800 euro. Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali dello scorso anno tra gli 11,9 milioni di soggetti che avevano ottenuto il bonus dal datore di lavoro, circa 966.000 hanno dovuto restituire integralmente il bonus in sede di dichiarazione, mentre 765.000 soggetti hanno dovuto restituire solo una parte del bonus ricevuto. Si tratta di contribuenti titolari di ulteriori redditi rispetto a quelli presi in considerazione dal sostituto d'imposta, che li hanno portati a superare la soglia fissata per avere diritto al beneficio, oppure di contribuenti non aventi diritto al bonus , in quanto l'imposta dovuta è risultata inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In quest'ultimo caso, i soggetti hanno ottenuto la restituzione delle ritenute Irpef indebitamente versate (pari complessivamente a 697 milioni di euro rispetto ai 508 milioni di euro di bonus restituito).