Fondo di Garanzia TFR, le regole nei trasferimenti d'impresa

Vittorio Spinelli Lunedì, 17 Giugno 2019
Nel trasferimento di azienda esclusa l'operatività del Fondo di Garanzia del TFR per l'insolvenza dell'azienda cedente in bonis. I chiarimenti in un documento dell'Inps che riassume i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Il Fondo di Garanzia del TFR non copre i crediti vantati dai lavoratori nei confronti dell'azienda cedente in bonis in esito ad un'operazione di trasferimento di azienda.  E' quanto ribadisce, tra l'altro, l'Inps nel messaggio numero 2272/2019 nel quale l'ente previdenziale torna a delimitare i contorni dell'intervento del Fondo costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 297/1982 nel caso di insolvenza del datore di lavoro.

La questione

Come noto il Fondo di Garanzia per il TFR consiste in un meccanismo di tutela dei lavoratori dipendenti che si sostituisce al datore di lavoro per il pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza di quest’ultimo. Un aspetto particolare che ha generato un ampio contenzioso legale riguarda l'insolvenza del datore di lavoro cedente dopo il trasferimento dell'azienda. Due i casi critici. In primis la possibilità di intervento del fondo di garanzia in occasione del fallimento dell'impresa cedente in bonis a prescindere dall'effettiva sussistenza del trasferimento d'azienda e della reale cessazione del rapporto di lavoro; dall'altro l'intervento del Fondo di garanzia nelle ipotesi di mancato accollo da parte dell'azienda cessionaria dei debiti verso i dipendenti dell'azienda cedente assoggettata a procedura concorsuale. 

Azienda Cedente in bonis

L'orientamento dell'Inps, avvalorato anche dalla giurisprudenza di legittimità, è nel senso di escludere l'intervento del fondo di garanzia in caso di insolvenza dell'impresa cedente in bonis (cioè dell'impresa non assoggettata a procedura concorsuale al momento del trasferimento). In queste circostanze il fallimento dell'azienda cedente non può determinare, pertanto, una richiesta di intervento del fondo di garanzia per il TFR per il pagamento dei crediti TFR vantati dal lavoratore verso l'azienda cedente prima del trasferimento.

A tal fine il documento cita la sentenza della Cassazione numero 30804 del 18 novembre 2018 nella quale i giudici hanno stabilito che l'articolo 2112 del codice civile prevede la continuazione automatica del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda tra azienda cedente e cessionaria e, posto che il credito del TFR, diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto "il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 legge n. 297 del 1982". Il fondo di garanzia può, quindi, operare solo nel caso di insolvenza del cessionario vale a dire dell’imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro e per l'intero importo del TFR maturato.

L'Inps ribadisce che il principio esposto trova applicazione anche in presenza di un eventuale accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento. Detto accordo, infatti, seppure fosse valido, non può produrre alcun effetto per l’INPS che non ne è stato parte (art. 1372 c.c.). Pertanto anche in tali casi la garanzia del Fondo opererà solo in caso di insolvenza del cessionario e non del cedente.

Azienda Cedente assoggettata a procedura concorsuale

Nel caso di aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria l'articolo 47, comma 4-bis, lett. b) e b-bis) e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 solleva il cessionario in bonis dall'accollo dei debiti del cedente verso i dipendenti (salvo patto contrario), allo scopo di agevolare l'acquisizione da parte del cessionario. In siffatte ipotesi, il datore di lavoro cessionario non risponde – legittimamente – del debito per TFR e nel contempo, in assenza di soluzione di continuità del rapporto tra cedente e cessionario, non si realizza la condizione di esigibilità del credito prevista dall’articolo 2120 c.c e, quindi, del presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia. In altri termini la mancata cessazione del rapporto di lavoro comporta l'impossibilità di attivazione del Fondo di garanzia con pregiudizio dei crediti dei lavoratori vantati presso l'azienda cedente.

Ebbene per risolvere l'antinomia che ha prodotto un ampio contenzioso legale e per evitare che il credito maturato nei confronti del cedente resti inesigibile e quindi venga vanificata la tutela previdenziale prevista dal Fondo, l'Inps precisa che qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell’attività il TFR (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento. Questo principio, spiega l'Inps, trova applicazione anche in caso di affitto d’azienda del fallito da parte di un'azienda cessionaria in bonis.

Affitto tra aziende in bonis

Di converso se il contratto di affitto è stato stipulato quando le imprese erano in bonis, le domande volte ad ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze dell'azienda cedente, successivamente fallita, non potranno essere accolte. Ciò in quanto l’articolo 79 della Legge Fallimentare prevede che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso prosegua, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni. Nè il fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all’impresa cedente in bonis, consentirà al Fondo di intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell’azienda fallita. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’eventuale retrocessione dell’azienda al fallimento non comporta l’assunzione dei debiti maturati durante l’affitto. Pertanto, conclude l'Inps, anche in questo caso il Fondo di Garanzia non può operare.

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Documenti: Messaggio inps 2272/2019

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