La questione
La vicenda parte dalla «riforma Dini» (legge 335/1995) che ha istituito, dal primo gennaio 1996, la gestione separata presso l'Inps. Ma «essendo controversa la platea dei soggetti obbligati all'iscrizione presso la suddetta gestione», afferma Durigon, «il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, della norma (con la legge 111/2011), affermando che sono tenuti all'iscrizione della gestione separata esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui servizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti privati di previdenza obbligatoria, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti". La materia dell'iscrivibilità è stata da sempre controversa, essendo tra l'altro dibattuto, con riferimento all'attività libero professionale, se l'iscrizione alla gestione separata INPS sia dovuta anche nel caso in cui il libero professionista, iscritto soltanto all'albo professionale e non anche alla correlata Cassa, abbia versato la contribuzione integrativa al proprio ente, e non anche la contribuzione soggettiva sul reddito professionale.
Con l'operazione denominata Poseidone, l'INPS, ritenendo che il contributo integrativo versato dal libero professionista alla Cassa di appartenenza non assicuri una posizione previdenziale utile ai fini pensionistici, nel corso del 2009 ha proceduto (con decorrenza 1° gennaio 2007) ad iscrivere d'ufficio alla gestione separata i soggetti con redditi professionali non assoggettati al prelievo del contributo soggettivo presso gli enti previdenziali di riferimento. L'indicata operazione è stata, quindi, legittimata grazie alla legge 111/2011 che, come detto, ha stabilito il principio dell'obbligo assicurativo IVS presso la gestione separata in assenza di quello presso la cassa professionale. Obiettivo evitare che alcuni redditi professionali potessero sfuggire all'obbligo del versamento contributivo.
Il piano dell'Inps ha colpito, in particolare, gli avvocati che hanno versato il contributo integrativo prima del 21 agosto 2014 in quanto iscritti all'Albo ma non alla Cassa Forense (il regolamento forense previgente, infatti, consentiva la non iscrizione alla Cassa in presenza di redditi inferiori ad una certa soglia, facoltà venuta meno con il nuovo regolamento approvato dopo la Riforma del 2012) e che, per le medesime annualità, non hanno effettuato il versamento contributivo previdenziale alla gestione separata INPS. Da questa impostazione è scaturito un lungo contenzioso giudiziario con decisioni controverse alcune favorevoli all'Inps, altre ai ricorrenti (tra cui le recenti sentenze della corte d'appello di Palermo, n. 614/2018, n. 617/2018 e n. 627/2018).