Anticipazione dell'incentivo all'esodo
Con la risposta n. 177/2021 l'Agenzia delle Entrate ripercorre la fiscalità applicabile alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Nel novero di tali dazioni economiche rientra l'incentivo all'esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l'esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro. In relazione alla disciplina fiscale applicabile a tale emolumento, il comma 2 dell'articolo 19 del Tuir prevede che queste «anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, a tassazione separata.
L'articolo 19, co. 4 del Tuir prevede espressamente la facoltà per il datore di lavoro di erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un'anticipazione dell'incentivo all'esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Di conseguenza, spiega l'Agenzia, considerato che il sostegno economico in esame è legato alla cessazione del rapporto di lavoro e il legislatore, per tale tipologia di emolumento, ha previsto una corresponsione anche in forma anticipata anche l'anticipazione dell'incentivo all'esodo è soggetta a tassazione separata (e non a quella ordinaria).
Welfare aziendale anche in assenza di RSA/RSU interne
Con la risposta n. 176/2021 l'Agenzia spiega, inoltre, che è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir), anche in assenza di rappresentanze sindacali aziendali ("RSA/RSU").In tal caso il datore di lavoro può:
a) recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale;
b) qualora non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l'azienda può adottare il contratto territoriale (anche di un'altra regione) che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l'azienda medesima e i dipendenti;
c) in alternativa l'azienda può ricorrere alla stipula di un contratto collettivo aziendale con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda.
In tale ultima ipotesi, spiega l'Agenzia, l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione realizzato dall'azienda sarà misurato in base agli indici individuati proprio in tale contratto aziendale. Per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell'azienda - in analogia a quanto si verifica per il caso di recepimento del contratto territoriale - il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l'acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l'avvenuta trasmissione agli interessati.
Una volta effettuata la comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l'azienda, sarà tenuta a depositare, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5 del citato decreto del 25 marzo 2016, ove dovrà evidenziare, nella Sezione 2, la tipologia di contratto "Aziendale".