Dal 24 novembre la domanda di Naspi o Dis-Coll comporta l’iscrizione d’ufficio, attraverso l’Inps, alla piattaforma «SIISL», con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4011/2024 in cui spiega che nei successivi 15 giorni l’interessato dovrà sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale ed anticipare le informazioni utili per la stipula del Patto di servizio Personalizzato presso il Cpi. L’inadempimento, tuttavia, non ha conseguenze sull’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Il Siisl
I chiarimenti fanno seguito all’articolo 25 del dl n. 60/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 con il quale il legislatore ha previsto, nell’ottica di estendere l’uso della piattaforma che incrocia la domanda e l’offerta di lavoro, l’iscrizione d’ufficio dei percettori di Naspi e Dis-Coll nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Sinora l’iscrizione d’ufficio ha riguardato solo i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto formazione e lavoro (SFL). L’iscrizione consentirà anche ai beneficiari di Naspi e Dis-Coll di accedere al portale delle offerte di lavoro a prescindere dal percorso concordato con il Cpi.
La Piattaforma, come noto, permette ai soggetti registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. Il SIISL, inoltre, agevola la ricerca del lavoro e l’individuazione di idonei percorsi di formazione per gli utenti, tenendo conto sia delle esperienze formative e delle competenze professionali possedute da questi ultimi, sia della disponibilità di offerte di lavoro, corsi di formazione ed altri strumenti di politica attiva.
Gli adempimenti
Dal 24 novembre, con l’iscrizione d’ufficio, l’Inps trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-COLL.
Entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia l’erogazione della prestazione l’interessato dovrà accedere alla piattaforma, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, integrare il curriculum vitae e le informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego. All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati.
Nessuna sanzione
La mancata osservazione dell’obbligo, tuttavia, non è sanzionata. In tal caso, infatti, resta onere dell’interessato contattare il Cpi entro i successivi 15 giorni dalla presentazione della domanda per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. In assenza sarà il Cpi a convocare l’interessato e solo in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, o di violazione del percorso concordato con il Cpi saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 150/2015.
L’accesso
L’Inps spiega, infine, che l’accesso alla piattaforma sarà possibile fintantoché l’utente è titolare della prestazione Naspi e/o Dis-Coll ancorché sia stata sospesa (es. per riattivazione lavorativa temporanea). Invece, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni.
Dopo aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale l’interessato può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità. Queste offerte, spiega l’Inps, sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal decreto legislativo n. 150/2015.
Documenti: Messaggio Inps 4011/2024