La questione riguardava la domanda dell'assegno mensile di invalidità civile proposta nel dicembre 2005 da una cittadina di 60 anni che al posto della prova dell'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999 aveva prodotto una certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attestava l'inesistenza di redditi denunciati tra il 2004 ed il 2007 ritenendo in tal modo soddisfatto il requisito dell'incollocamento al lavoro. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda della lavoratrice ma l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione della legge 118/1971 nella versione vigente nel periodo in cui l'invalida aveva prodotto domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso dell'Inps ha ribadito un concetto già più volte espresso nelle Sentenze 29 marzo 2012, n. 5085; 9155/2012; 5082/2015 e 11582/2015. In particolare con riguardo al regime anteriore a quello del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, introdotto con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, in materia di diritto all'assegno mensile di invalidità, nella vigenza della L. n. 68 del 1999, deve ritenersi incollocato al lavoro l'invalido che, uomo o donna, essendo in età lavorativa per non avere ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nell'elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.
Solo con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale è cambiato e non si richiede più la incollocazione al lavoro, ma semplicemente lo stato di inoccupazione. La differenza dello status è di tutta evidenza tal che il disabile incollocato al lavoro non è semplicemente privo di occupazione ma è colui che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro ed ha cioè attivato il meccanismo per l'assunzione obbligatoria. Requisito venuto meno solo con l'entrata in vigore della legge 247/07.
Nel caso di specie, pertanto, la domanda dell'invalida è stata respinta. La cittadina, infatti, ha prodotto domanda prima dell'entrata in vigore della modifiche apportate alla L. n. 118 del 1971, art. 13, dalla ln. 247 del 2007 e, pertanto, avendo all'epoca un'età inferiore a 65 anni doveva dimostrare il proprio stato di incollocamento offrendo la prova dell'iscrizione nell'elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999, o, almeno, di aver presentato la domanda di iscrizione, e di non aver conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.