Isee 2015, il riscatto anticipato del fondo pensione non va nella DSU

Vittorio Spinelli Venerdì, 30 Ottobre 2015
I Chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell'Inps. Nella DSU non va inserito il riscatto anticipato del fondo pensione.
Gli interessi su conti correnti e depositi bancari vanno inse­riti, ai fini Isee, nelle sezioni relative al patrimonio mobi­liare laddove è previsto che il valore da indicare è quello del saldo contabile attivo «al lordo degli interessi». Invece, gli interessi su altri tipi di reddito non vanno dichiarati, in quanto rientrano nel «cal­colo fittizio» (reddito figurati­vo delle attività finanziarie), basato su quanto dichiarato nel quadro (F5) del patrimo­nio mobiliare. 

È quanto precisano, tra l'altro, mini­stero del lavoro e Inps, correggendo le «istruzioni per la compilazione» della dichiara­zione sostitutiva unica (Dsu), in risposta a un quesito sul nuovo Isee. I quesi­ti completi di risposte sono stati pubblicati ieri sul sito del ministero del lavoro dove, peraltro, vengono periodi­camente aggiornate le Faq dell'lnps raccolte dai Caf. Un'altra risposta riguarda i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla discipli­na dell'Imu caso per il qua­le, viene fatto notare, nelle istruzioni che non si tiene conto della rivalutazione del 15% (o 5% coltivatori diretti) prevista per i redditi 2013. Pertanto, si chiede se nel calcolo si deb­bano seguire le regole fiscali o le istruzioni (FC4_16). La risposta spiega che vanno se­guite le regole fiscali «onde evitare disparità di tratta­ mento». In particolare, van­no copiati i dati dalla dichia­razione dei redditi o vanno calcolati se si è esonerati dalla presentazione di tale dichiarazione. Va inserita, dunque, la rendita rivaluta­ta (5% per i fabbricati e 5 o 15% per i terreni) oltre alla maggiorazione di 1/3 nel caso in cui il fabbricato sia a disposizione. 

Il riscatto del fondo pen­sione. Altro quesito riguarda il reddito derivante dal riscatto anticipato del fondo pensio­ne. È stato chiesto di sapere se tale riscatto rien­tri nei redditi da dichiarare nella Dsu. La risposta è nega­tiva. In quanto assimilati al trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr), questi redditi non rilevano ai fini Isee.

Università. Ancora il Ministero risponde ad una domanda sulla compilazione della DSU nel caso in cui uno dei figli percepisca una borsa di studio in America. Anche in tale circostanza il reddito del figlio deve essere indicato nella DSU. Quanto al cambio di riferimento per la conversione in euro dell'importo percepito in dollari, si può fare riferimento alle modalità precisate dall'Agenzia delle Entrate che rimanda al sito dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it)  per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno (nella specie, quello in cui è stato percepito l'importo in dollari).

Un nuovo Isee. Ancora quando il partner viene licenziato si può aggiornare l'Isee. Infatti, a chi ha chiesto se sia possibi­ le richiedere l'Isee corrente nel caso in cui il coniuge del «dichiarante» sia stato licen­ziato in data 30 giugno 2015, è stato risposto affermativa­ mente, ma a patto che, al contempo, si verifichi pure una variazione della situa­zione reddituale complessiva del nucleo familiare superio­re al 25% rispetto a quella dell'Isee ordinario.

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Documenti: Le Nuove Faq sull'Isee

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