La cessione del quinto dello stipendio si trasferisce automaticamente sulla pensione. Infatti, in caso di risoluzione di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, prima che sia stata estinta la cessione del quinto, l'efficacia del prestito (cessione del quinto) trasloca in automatico sulla pensione o altro assegno o rendita continuativi equivalenti, liquidati in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2830/2024 nel quale spiega di aver completato la reingegnerizzazione della procedura dedicata denominata “Quote Quinto”.
La traslazione
L’articolo 43 del Dpr n. 180/1950 prevede, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'estensione di diritto dell'efficacia della cessione del quinto sulla pensione o su un altro assegno continuativo equivalente, liquidato in conseguenza della cessazione stessa. Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, si risolva prima dell'estinzione del finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio, si realizza ope legis l'automatismo traslativo dell'importo retributivo ceduto.
La procedura
Lo schema di convenzione per la concessione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione attualmente vigente, spiega l'Inps, prevede l'applicabilità dell'istituto relativo alla traslazione. Tuttavia, l'operatività è stata finora sospesa, in attesa della realizzazione di un progetto di reingegnerizzazione della procedura (c.d. quote quinto), al fine di uniformare le procedure di gestione del piano originato dalla traslazione, per la parte residua, a quello della cessione del quinto della pensione.
L’Inps spiega che il progetto è stato completato rendendo operativo, pertanto, l'istituto della traslazione. Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio riferite alle pensioni liquidate con i sistemi della gestione privata (cioè tutte le pensioni, comprese quelle della gestione pubblica e dell'ex Inpgi). Restano escluse le traslazioni su pensione facenti capo alla gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari (“SIN”/”GPP”) per le quali, acquisita la documentazione da parte del datore di lavoro del cedente già lavoratore, sarà l’Inps manualmente a caricare i piani di ammortamento residui sulla pensione.