Lavoro, Busta paga più alta alle madri che tornano al lavoro

Martedì, 20 Settembre 2022
Via libera dell’Inps alla misura prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2022. Sgravio del 50% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice che rientra al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Per un anno.

Busta paga più alta per le lavoratrici dipendenti del settore privato che tornano sul posto di lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Se il ritorno avviene entro il 31 dicembre 2022 godranno per un anno di uno sgravio pari al 50% della quota di contribuzione a loro carico (di regola il 9,19% della retribuzione lorda). Lo spiega l’Inps nella Circolare n. 102/2022 pubblicata ieri con la quale dà attuazione ad una novella sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2022 solo per quest’anno.

Decontribuzione per le madri

L’articolo 1, co. 137 della legge n. 234/2021, in via sperimentale, per l’anno 2022, riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Lo sgravio opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, senza alcun effetto negativo dal punto di vista previdenziale (resta, infatti, invariata l’aliquota di computo, pari al 33% dell’imponibile).

L’Inps spiega che il beneficio spetta alle sole dipendenti del settore privato (sono escluse le lavoratrici del settore pubblico), ivi compresi i non imprenditori (es. studi professionali, enti morali, associazioni, eccetera) e il settore agricolo. Spetta alle titolari di rapporti di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, part-time, apprendistato), di lavoro domestico, di lavoro intermittente nonché per le somministrate. E’ irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro sia già in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della misura, o sia stato attivato successivamente.

Durata

Il beneficio spetta per la durata di un anno dal rientro al lavoro della lavoratrice al termine del congedo obbligatorio di maternità. Vale a dire al termine dei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro. Non solo. Secondo l'Inps il beneficio va inteso in senso «versatile» e quindi si applica ancorché la lavoratrice «ritardi» il rientro per la fruizione del congedo di maternità facoltativo (congedo parentale) oppure qualora il rientro avvenga al termine del periodo di interdizione post partum. In ogni caso deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

L’entità

Consiste in una riduzione del 50% della contribuzione che il datore di lavoro trattiene dalla busta paga per il finanziamento della previdenza obbligatoria. Ciò a prescindere dall’entità della retribuzione erogata. In sostanza, per la durata di un anno, l’aliquota IVS si riduce dal 9,19% al 4,595% facendo aumentare la busta paga delle madri che riprendono il lavoro. Per i datori non ci sono vantaggi: l'aliquota contributiva (23,81%) resta invariata. L’Inps, peraltro, aggiunge che la misura è cumulabile con lo sgravio dello 0,8% (rafforzato al 2% dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 dal cd. «decreto legge aiuti bis») che qui spetta solo se le retribuzioni mensili non superano i 2.692€. In tal caso, pertanto, l’aliquota contributiva può ridursi sino al 2,595%. Come detto non ci sono effetti negativi dal punto di vista previdenziale. 

Fruizione

Per la fruizione dello sgravio il datore di lavoro, su richiesta della lavoratrice interessata, dovrà inoltrare all’Inps un’apposita istanza telematica. Ricevuta l’istanza l’ente previdenziale verificherà la spettanza dell’esonero accertando la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro in servizio della lavoratrice madre dopo la fruizione del congedo di maternità. Al termine l’Ente attribuirà il codice di autorizzazione “OU” con validità dal mese di rientro della lavoratrice madre per la durata di dodici mesi e il datore di lavoro, pertanto, potrà legittimamente riconoscere lo sgravio in busta paga.  

Documenti: Circolare Inps 102/2022

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